Le informazioni che i nuovi insediamenti produttivi devono presentare all'organo di vigilanza, possono essere comunicate nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni e delle attestazioni presentate allo Sportello unico per le attività produttive. La novità è inserita all'interno del decreto «del fare» (Dl 69/2013).
Il decreto riscrive l'articolo 67 del TU 81/08. La novità coinvolge le comunicazioni da inviare all'organo di vigilanza competente per territorio, in caso di realizzazione di nuovi insediamenti produttivi oppure di ristrutturazione o ampliamento di edifici o di locali destinati a lavorazioni industriali.
Le informazioni da comunicare restano quelle già previste dal TU sulla sicurezza: la descrizione delle lavorazioni, delle principali modalità di esecuzione delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
Il decreto è stato convertito in legge. Vedi l'articolo del 9 agosto 2013: "Il decreto «del fare» è legge, le novità per l'edilizia"
La novità è la modalità di presentazione che coinvolge lo Sportello Unico che, ricevute le informazioni, dovrà occuparsi di inviarle in via telematica all'organo di vigilanza competente. L'obbligo di comunicazione resta comunque escluso per i luoghi di lavoro in cui sono previsti fino a tre lavoratori.
Inoltre, entro il 19 settembre 2013, un decreto interministeriale (dei ministeri del Lavoro e della Pubblica amministrazione), sentita la Conferenza Stato-Regioni, dovrà determinare «secondo criteri di comprensibilità e semplicità» le informazioni da trasmettere. Nello stesso decreto dovranno essere approvati modelli uniformi per adempiere alle comunicazioni.
di Mariagrazia Barletta
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