Arrivano i primi chiarimenti sull'applicazione della normativa regionale per la redazione degli Attestati di prestazione energetica (Ape). Ad affrontare per prima il problema sollevato dalla riscrittura della clausola di cedevolezza del DLgs 192/2005, è la Lombardia. La Provincia autonoma di Trento recepisce l'Ape e modifica i modelli, mentre alcuni chiarimenti giungono anche dall'Emilia Romagna e dal Piemonte, ma non prendono in considerazione le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto 63/2013.
La Lombardia - che non si è ancora adeguata del tutto alla normativa europea - mette in rilievo una questione di principio importante: perché applicare la normativa nazionale, se anche quella, al pari della regionale, non è aggiornata ai più recenti principi europei?
Il problema della normativa regionale non adeguata ai recenti principi europei
Il problema nasce nelle regioni che hanno una propria normativa in materia ma non adeguata alla direttiva 2010/31/Ce. Secondo la clausola di cedevolezza del Dlgs 192/2005 - riscritta dalla legge 90/2013 (di conversione del Dl 63/203) - la normativa regionale prevale su quella nazionale solo se è adeguata alla recente direttiva 2010/31/Ce, e non più alla precedente direttiva 2002/91/Ce, come invece stabiliva la vecchia formulazione della clausola. In definitiva, per redigere un'Ape bisognerebbe applicare esclusivamente la normativa nazionale, e dunque il DLgs 192/2005 e il DPR 59/2009, anche nelle regioni che hanno già una loro normativa, ma non conforme alla direttiva del 2010. (per approfondire leggi l'articolo Attestato di Prestazione Energetica, pasticcio sull'applicazione della normativa regionale).
La Lombardia: sono validi gli attestati redatti alla "vecchia maniera"
Gli attestati redatti secondo la normativa regionale continuano quindi ad essere validi. E' quanto stabilisce la Direzione generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Giunta regionale con un comunicato. Oltre agli attestati redatti prima dell'entrata in vigore del decreto 63/2013 - si legge nel documento: «sono idonei all'allegazione ai contratti di trasferimento e di locazione di edifici o di singole unità immobiliari siti nel territorio della Regione Lombardia [..] anche gli attestati di certificazione energetica redatti dopo l'entrata in vigore del D.L. 63/2013 e della legge 3 agosto 2013, n.90, di conversione del decreto stesso, fino all'approvazione di nuove disposizioni regionali».
La Regione - si legge nel comunicato - ha in gran parte recepito le previsioni della direttiva 2010/31/Ce, restano ancora da attuare le disposizioni che riguardano le prestazioni degli impianti per la climatizzazione estiva. Secondo la Direzione generale, la Lombardia è comunque legittimata ad applicare la propria disciplina per l'efficienza e la certificazione energetica degli edifici, pur dovendo proseguire il percorso di adeguamento della propria normativa ai vincoli europei e alle novità del DLgs 192/2005 introdotte dalla legge 90/2013.
D'altronde - è il ragionamento seguito nel documento - se per le regioni che non hanno legiferato continuano ad applicarsi le modalità di calcolo del DPR 59/2009, che fanno riferimento non certo alla direttiva del 2010 ma alla 2002/91/Ce, una regione come la Lombardia è legittimata a continuare ad applicare le sue leggi in materia, anche se non adeguate del tutto alle più recenti disposizioni europee. E, così come la normativa nazionale sarà adeguata attraverso l'emanazione di decreti ministeriali, la Regione si impegna a recepire i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo ed i principi fondamentali stabiliti dalla legge 90/2013. Come per la normativa nazionale, in attesa del recepimento della direttiva 2010/31/Ce, si applica la normativa esistente.
Emilia Romagna e provincia autonoma di Trento
Anche le regioni Emilia Romagna e Piemonte hanno elaborato delle note di chiarimento ma non aggiornate alle novità della legge di conversione. La Provincia autonoma di Trento ha invece approvato i nuovi modelli per gli attestati di prestazione energetica per edifici ad uso residenziale (allegato F) e per edifici adibiti ad alti usi (allegato G). Nella stessa deliberazione la giunta provinciale fa sapere di aver previsto l'introduzione dell'Ape in sostituzione dell'Ace con il ddl 389/13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia Autonoma di Trento".
Decreto «del fare bis»
Il Governo sta preparando un nuovo decreto «del fare» e, secondo la bozza in circolazione, sembrerebbe che si stia cercando di prevedere effetti meno gravosi in caso di mancata allegazione dell'Ape ai contratti di vendita e di locazione. La direzione sembra quella di ritornare ad una sanzione amministrativa in sostituzione della più gravosa "nullità degli atti". Ma parlarne è prematuro, soprattutto in considerazione della nota per la stampa pubblicata dal ministero dello Sviluppo, che avvisa: «la bozza del Dl Fare 2 diffusa da un'agenzia stampa è solo una bozza tecnica di lavoro, peraltro ampiamente superata da ulteriori elaborazioni».
di Mariagrazia Barletta architetto
Per approfondire:
- Giunta della Regione Lombardia, Disciplina regionale per l'efficienza energetica degli edifici: gli effetti della conversione in legge del decreto 4 giugno 2013 n.63.
- Regione Emilia Romagna, nota al decreto legge 63/2013
- Deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento (n.1632), Approvazione dei nuovi modelli di attestato di prestazione energetica mediante sostituzione dei relativi allegati F e G di cui alla deliberazione n. 3110 di data 22 dicembre 2009.
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