Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici: dalle Entrate arrivano i chiarimenti per beneficiare del bonus del 50%. Condizione importante a cui prestare attenzione è la data di inizio lavori, che deve sempre precedere l'acquisto dei mobili. Quanto alle spese per l'arredo: c'è tempo fino a fine anno.
La detrazione dall'Irpef delle spese di acquisto dell'arredo è vincolata agli interventi di ristrutturazione che beneficiano della relativa agevolazione fiscale. Naturalmente - specifica l'amministrazione finanziaria - per "ristrutturazione" non si intende la categoria d'intervento descritta dal TU Edilizia (DPR 380/2001). In definitiva, il termine "ristrutturazione" ingloba la manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo.
Cosa rientra nel bonus
La detrazione compete le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013. Arredi ed elettrodomestici - chiariscono dall'Entrate - devono essere nuovi e sono agevolabili anche se destinati ad un ambiente dell'immobile diverso da quello oggetto di ristrutturazione. Rientrano tra i mobili agevolabili anche elementi di completamento dell'arredo, ne sono un esempio gli apparecchi di illuminazione. «Non è agevolabile - aggiungono - l'acquisto di porte, di pavimentazioni, tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo».
I grandi elettrodomestici sono agevolabili se di classe superiore alla "A+" ("A" per i forni). L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta, è possibile solo se per quelle tipologie che non prevedono alcun obbligo di etichetta energetica.
Ma cosa si intende per grandi elettrodomestici? Secondo l'Agenzia delle Entrate bisogna prendere come riferimento l'elenco contenuto nell'allegato 1B del DLgs 151/2005. Vi rientrano, tra l'altro: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, ma anche stufe elettriche, ventilatori e forni a microonde.
Inizio dei lavori: devono precedere l'acquisto dei mobili
I lavori devono essere già iniziati alla data di acquisto dei mobili, mentre le spese di ristrutturazione non devono necessariamente precedere quelle per l'arredo. L'inizio dei lavori, però, deve essere documentato con attenzione. Le date sono attestabili attraverso le abilitazioni amministrative o le comunicazioni richieste dalla legge oppure mediante la comunicazione preventiva da inviare alla Asl, se dovuta. Se l'intervento ammesso alla agevolazione non richiede autorizzazioni o comunicazioni, fa fede la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesta la data di inizio dei lavori e si dichiara che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
I lavori condominiali non danno diritto all'acquisto di mobili per l'abitazione
I lavori effettuati su parti comuni degli edifici, non danno diritto al singolo condomino di godere della detrazione dell'acquisto di mobili per la propria abitazione. E' possibile, però, detrarre le spese per l'acquisto di arredi destinati ad esempio alle guardiole, alle sale condominiali, all'appartamento del portiere, in generale, dunque, agli spazi comuni e alle singole unità immobiliari oggetto di ristrutturazione.
di Mariagrazia Barletta architetto
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