Ormai è deciso: scatta l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'Iva che passa dal 21 al 22 per cento. Con la paralisi dell'attività di Governo, il decreto legge, già pronto per sterilizzare l'aumento dell'Iva, non è stato varato. Così come già programmato dalla legge di Stabilità 2012 (legge 228/2012), l'incremento ci sarà. Al rinvio di 3 mesi deciso a giugno con il decreto Iva-Lavoro, non ne seguirà un altro.
Tutte le fatture dei professionisti con data successiva al 1° ottobre 2013 dovranno riportare l'Iva al 22% (se previsto dal proprio regime). Alcuni dubbi potrebbero sorgere per le operazioni effettuate a cavallo di questa data. La regola generale è semplice: far riferimento alla data di emissione della fattura. Se la fattura è emessa prima del 1° ottobre, anche se non è stata ancora pagata, si applica l'aliquota in vigore al momento della fatturazione (Iva al 21%).
Aggiornamento del 1 ottobre 2013
Nessuna sanzione per fatture sbagliate che riportano erroneamente l'Iva al 21%. L'importante è regolarizzare le fatture emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento. Questa operazione non comporterà alcuna sanzione se la maggior imposta legata all'aumento dell'Iva sarà versata entro il 27 dicembre 2013 per la liquidazione mensile (periodo di fatturazione: ottobre-novembre) ed entro il 16 marzo 2014 per la liquidazione mensile (periodo di fatturazione: dicembre) e trimestrale. Il versamento dell'Iva a debito sarà incrementato degli interessi eventualmente dovuti
Il comunicato dell'agenzia delle Entrate
Fatture a saldo
Per le fatture a saldo di un corrispettivo di cui al 1° ottobre sia stato pagato il solo acconto, resterà l'Iva al 21% per l'acconto, ma per la fattura a saldo salirà al 22%.
Fatture pro-forma
Per le fatture pro-forma, cui al 30 settembre non ha fatto seguito l'emissione della fattura vera e propria, non avendo la prima valore ai fini fiscali, bisognerà riferirsi alla data della fattura, quindi l'Iva da applicare è al 22%.
Operazioni ad esigibilità differita
Infine per le operazioni ad esigibilità differita a favore dei soggetti indicati all'art. 6, co.5 del DPR 633/1972, e cioè: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le unità sanitarie locali, gli istituti universitari, le Camere di Commercio, etc.., se la fattura è emessa e registrata nel registro delle fatture entro il 30 settembre 2013, e anche se il corrispettivo, nel medesimo giorno, non è stato ancora pagato, l'Iva da applicare resta al 21%.
di Mariagrazia Barletta architetto
pubblicato il: - ultimo aggiornamento: