Con la conversione in legge del decreto "Valore cultura", il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è ancora una volta modificato. Alla scadenza del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione, se i lavori sono iniziati ma non conclusi, si ha solo un altro anno di tempo per ultimarli.
Si tratta di un passo indietro rispetto all'ultima misura introdotta dalla legge del "fare" che, modificando l'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42/2004), aveva ampliato la validità del nulla osta. La legge aveva infatti esteso l'efficacia dell'autorizzazione a tutta la durata dei lavori, purché questi fossero iniziati entro i 5 anni decorrenti dal rilascio del nulla osta.
Ora, invece, per i lavori iniziati nel quinquennio, il tempo concesso per la loro esecuzione non è più indeterminato. I lavori devono essere portati a termine entro l'anno successivo alla scadenza del quinquennio di validità dell'autorizzazione. C'è solo una eccezione, e riguarda le autorizzazioni che risultano efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto "Valore cultura". In particolare, per tutti i nulla osta che in data 8 ottobre 2013 risultano ancora efficaci, la durata viene prorogata di altri 3 anni.
A solo 2 mesi dalla legge del fare, un repentino cambio di rotta, genera disparità di trattamento, legate alle diverse date di rilascio delle autorizzazioni. E' quanto fa notare l'Ance, che fa leva anche sulla lunga cantierabilità di alcune opere, la cui durata dei lavori supera l'anno di proroga oltre la scadenza dei 5 di efficacia. Rispetto a queste opere la legge, facendo un passo indietro, ne complica l'iter di realizzazione.
Per approfondire:
- Testo del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (decreto "Valore cultura" coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112. [gazzettaufficiale.it]
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