Anche se non strettamente correlata al proprio "mestiere" e anche se non necessita di timbro, l'attività libero professionale è soggetta alla stipula di una polizza per la responsabilità civile professionale.
Nelle Faq pubblicate dal Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, si trovano interpretazioni che associano l'obbligo di polizza ad un'ampia casistica di incarichi, anche non riconducibili ad una specifica professionalità.
Significativo è il caso di un ingegnere biomedico che si occupa di sviluppo di software. L'ingegnere chiede se l'obbligo ricada anche sui liberi professionisti, che svolgono esclusivamente attività che non richiedono "timbro", né iscrizione all'Albo. Secondo il Centro studi del CNI: «se si tratta di un'attività libero professionale (a prescindere dal fatto che non sia riconducibile alla competenza degli ingegneri), essa è soggetta all'obbligo di copertura assicurativa».
Dunque, secondo la posizione del Centro studi, qualsiasi attività professionale, che sia o meno riconducibile alla propria professione, determina l'obbligo di copertura assicurativa. In definitiva, indipendentemente dall'attività professionale che si volge, basta che si verifichino contemporaneamente tre condizioni che la copertura diventa un obbligo: iscrizione all'Albo, assunzione diretta di responsabilità nei confronti del cliente e possibilità di recare un «pregiudizio economico o morale» dalla non corretta esecuzione dell'incarico.
Secondo questa interpretazione, e traslando il concetto da ingegnere ad architetto, significa che, ad esempio, un architetto iscritto all'Albo che effettui esclusivamente un'attività di semplice disegnatore Cad per i suoi clienti, che siano colleghi o meno, potrebbe essere obbligato a stipulare una polizza. Con tutti gli inutili aggravi di costo che ne derivano, perché non esistono polizze cucite ad hoc sul lavoro di un disegnatore. Un semplice caddista, per essere iscritto ad un Albo, si troverebbe a sottoscrivere una polizza a copertura di rischi che vanno ben al di là di quelli in cui realmente può incorrere.
Inoltre, secondo il Centro studi, ricadono nell'obbligo di assicurazione anche tutte quelle attività che possono essere svolte da altri professionisti, iscritti o meno all'Albo. Vi rientrano le attività di certificazione energetica, appannaggio, come si sa, di molteplici professioni.
Se l'attività professionale non rientra tra quelle che richiedono l'iscrizione ad un Albo, l'assicurazione va comunque fatta, sempre che il lavoro possa realmente causare dei danni (anche se di sola natura morale). Si pensi ad esempio alla consulenza per la scelta di finiture o di un arredo, che può essere svolta sia da un architetto, iscritto all'Albo, che da un interior designer. Si tratta di una grossa contraddizione perché l'architetto libero professionista, da iscritto all'Albo, è legato ad obblighi a garanzia dell'utenza con un aggravio di costi che un interior designer non ha.
Questa differenza di trattamento tra iscritti e non iscritti, professioni regolamentate e non, è definito come «un aggravio incomprensibile» anche dal Centro studi in una delle risposte alle Faq, soprattutto «considerando l'attuale congiuntura economica».
di Mariagrazia Barletta architetto
Per approfondire:
- Assicurazione professionale: le Faq del Centro studi del CNI. [centrostudicni.it]
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