I professionisti abilitati ai sensi della legge 818/84 possono svolgere i corsi per addetti all'emergenza nelle aziende classificate a rischio basso e medio secondo i criteri del DM 10/03/1998. È quanto confermato da una risposta di interpello appena pubblicata dal ministero del Lavoro.
A chiedere un chiarimento è stato il Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Sulla questione dei formatori in materia antincendio, giunge finalmente un chiarimento ufficiale che, anche se fa riferimento alla professione di ingegnere, è comunque estendibile anche agli altri professionisti abilitati.
Secondo la Commissione degli interpelli, «il Dm 10.03.1998 non prevede né requisiti specifici, né titoli ai fini dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza. I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendio». Va da sé che gli iscritti all'elenco ministeriale dei professionisti antincendio sono abilitati a ricoprire il ruolo di formatori e possono rilasciare i relativi attestati di frequenza, questi - afferma la Commissione - sono validi ai fini della formazione prevista dall'art. 37, comma 9 del Tu 81/08.
Diverse sono le competenze per il rilascio dell'attestato di idoneità tecnica (art. 3 della legge 609/1996) per le aziende che rientrano nell'elenco di cui all'allegato X del DLgs 81/08.
di Mariagrazia Barletta architetto
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