Aggiornamento di 40 ore per Coordinatori della sicurezza, risposta ufficiale dall'interpello

I coordinatori per la sicurezza nei cantieri che entro il termine dei 5 anni non abbiano completato l'aggiornamento, perdono la propria operatività, riacquistandola al raggiungimento delle 40 ore di formazione previste dalla legge. La questione viene definitivamente chiarita ed archiviata con l'interpello 17/2013 del ministero del Lavoro.

L'istanza era stata inviata dal Consiglio Nazionale degli Architetti che richiedeva delucidazioni in merito ai corsi di aggiornamento. La questione è duplice. Si tratta di capire cosa succede ai coordinatori per la sicurezza abilitati secondo la legge 494/96 che non siano riusciti - entro il 15 maggio 2013 - a completare le 40 ore di formazione, così come prescritto dal testo unico sulla sicurezza. Problema che si pone, in maniera analoga, anche per chi ha seguito un corso di 120 ore conforme al TU 81/08 e che nel quinquennio successivo non ha provveduto (o non provvederà se i 5 anni non sono ancora trascorsi) ad accumulare le 40 ore di aggiornamento.

Il dubbio era che il mancato aggiornamento potesse in entrambi i casi annullare la formazione acquisita, con la conseguenza di dover seguire, al termine dei 5 anni, non il corso da 40 ma da 120 ore. Il pericolo è scongiurato. Secondo la Commissione per gli Interpelli del ministero del lavoro, coloro che non abbiano completato l'aggiornamento nel termine previsto, non potranno ricoprire il ruolo di coordinatore, né in fase di progettazione, né in fase di esecuzione, fino a quando non avranno integrato l'aggiornamento con le ore di formazione mancanti.

La Commissione trasferisce alla figura del coordinatore per la sicurezza quanto già stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 per la formazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e degli Addetti al servizio di prevenzione e protezione (Aspp). Secondo l'Accordo Stato-Regioni, infatti, l'Aspp o il Rspp che non adempie l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perde la propria operatività finché non completa l'aggiornamento. 

Nel quesito, inoltre, il Consiglio nazionale chiedeva anche se il raggiungimento nel quinquennio di un numero di ore di aggiornamento superiore a 40, potesse valere come credito per le annualità successive. Negativa la risposta della Commissione.

di Mariagrazia Barletta

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