Ecobonus, dall'Agenzia delle Entrate la guida aggiornata alla legge di Stabilità

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, aggiornata alle ultime novità inserite nella legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013).

La guida descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione (dall'Irpef e dall'Ires) e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

Le detrazioni dall'Irpef e dall'Ires sono riconosciute per spese che riguardano:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
  • l'installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Tempistica ed entità dell'agevolazione

L'agevolazione è stata confermata nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. Sarà ridotta al 50% per le spese effettuate nel 2015.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione si applica nella misura del:

  • 65%, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015
  • 50%, per le spese che saranno effettuate dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.

Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016) l'agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

La data di pagamento

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono - ricorda la guida - per l'applicazione dell'aliquota corretta (55, 65 o 50%) occorre far riferimento:

  • alla data dell'effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali. Per esempio, se un intervento è iniziato nel mese di marzo 2013 e sono stati effettuati tre pagamenti, a marzo, maggio e luglio del 2013, per i primi due si potrà usufruire dell'aliquota del 55%, per il terzo quella più elevata del 65%
  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

Per valutare la convenienza dell'agevolazione bisogna allungare l'occhio alla dichiarazione dei redditi ed essere lungimiranti. Come tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione infatti è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

 

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