L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, aggiornata alle ultime novità inserite nella legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013).
La guida descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione (dall'Irpef e dall'Ires) e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.
Le detrazioni dall'Irpef e dall'Ires sono riconosciute per spese che riguardano:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
- l'installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Tempistica ed entità dell'agevolazione
L'agevolazione è stata confermata nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. Sarà ridotta al 50% per le spese effettuate nel 2015.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione si applica nella misura del:
- 65%, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015
- 50%, per le spese che saranno effettuate dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016) l'agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.
La data di pagamento
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono - ricorda la guida - per l'applicazione dell'aliquota corretta (55, 65 o 50%) occorre far riferimento:
- alla data dell'effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali. Per esempio, se un intervento è iniziato nel mese di marzo 2013 e sono stati effettuati tre pagamenti, a marzo, maggio e luglio del 2013, per i primi due si potrà usufruire dell'aliquota del 55%, per il terzo quella più elevata del 65%
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
Per valutare la convenienza dell'agevolazione bisogna allungare l'occhio alla dichiarazione dei redditi ed essere lungimiranti. Come tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione infatti è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
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