Via libera per il decreto "Destinazione Italia", licenziato dal Senato che l'ha approvato in via definitiva. Il decreto è ormai convertito in legge e si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Molte le novità che riguardano l'Attestato di prestazione energetica, prima tra tutte la trasformazione della sanzione della nullità degli atti per l'omessa allegazione dell'APE in sanzione amministrativa.
Modifiche anche ai titoli di studio che abilitano al ruolo di certificatore energetico. Quanto agli interventi per il risparmio energetico, questi potranno nuovamente essere decisi dal condominio a «maggioranza semplice». Infine, ammesse al ruolo di «terzo responsabile degli impianti termici» anche le imprese non costituite in forma di persona giuridica.
Le novità nel dettaglio
Sanzione e allegazione dell'APE
Viene confermata la trasformazione della nullità degli atti in sanzione amministrativa. Sanzione che scatta se ai contratti di compravendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o ai nuovi contratti di locazione non viene aggiunta una clausola con la quale l'acquirente o l'affittuario dichiarino di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione - compreso l'attestato energetico - sulle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare. La sanzione pecuniaria riguarda anche la mancata allegazione dell'attestato, nei casi in cui questa è prevista. L'omessa dichiarazione o allegazione costano alle parti multe da 3mila a 18mila euro.
La trasformazione della nullità in sanzione ha effetto retroattivo. Per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto "Destinazione Italia", la nullità dei contratti può essere sostituita dalla sanzione, se richiesto dall'interessato, purché, però, la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
Con una modifica approvata dalla Camera, viene, inoltre, precisato che il pagamento della sanzione amministrativa per l'omessa dichiarazione o allegazione dell'attestato non esenta dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'APE nel termine di 45 giorni.
Due, inoltre, le novità più importanti, contenute nel decreto e confermate dalla legge di conversione. Viene eliminata la necessità di valutare la prestazione energetica degli edifici per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito. Abolito anche l'obbligo di allegare l'APE ai nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari. (Leggi le considerazioni del Consiglio Nazionale del Notariato).
Terzo responsabile dell'impianto termico
Viene modificato l'Allegato A del D.Lgs. 192/2005, consentendo anche alle imprese non costituite in forma di persona giuridica di essere nominati come soggetto "terzo responsabile dell'impianto termico". Tali imprese possono quindi essere delegate dal responsabile dell'impianto ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici. Prima della modifica il D.Lgs. 192/2005 considerava nel novero del "terzo responsabile" solo le persone giuridiche.
Risolta la sovrapposizione con la legge di Stabilità
E' stato eliminato l'erroneo richiamo da parte della legge di Stabilità al non più vigente comma 3bis dell'articolo 6 del DLgs 192/2005. La legge di Stabilità, infatti, richiamando erroneamente tale comma, nel frattempo eliminato dal "Destinazione Italia", tentava di rinviare l'obbligo di allegazione dell'APE all'entrata in vigore delle "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici". Questa disposizione, inserita nella manovra 2014, è definitivamente stata cancellata. (per approfondire leggi l'articolo: "APE - attestato di prestazione energetica. La Cancellieri risponde sul pasticcio normativo").
Schermature solari mobili
Con una modifica introdotta alla Camera viene stabilito che ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, bisogna tener conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle schermature sia di classe due, così come definita dalla norma europea EN 14501:2006, o superiore.
Titoli di studio dei certificatori energetici
Con una modifica al DPR 75/2013 viene ampliata la platea di professionisti che possono redigere un attestato di prestazione energetica senza aver seguito un corso di formazione specifica. Vi rientrano diverse lauree in ingegneria (aerospaziale, biomedica, dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale) e la laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale. (leggi l'articolo: "Destinazione Italia: modifiche ai requisiti per certificatori energetici").
Modifiche anche per i corsi di formazione. I corsi abilitanti passano da 64 a 80 ore. Con una modifica introdotta dalla Camera viene stabilito che le regioni e le provincie autonome possono riconoscere come certificatori i professionisti che dimostrino di aver frequentato e superato un corso di formazione per la certificazione energetica attivato prima dell'entrata in vigore del DPR 75/2013 e conforme ai requisiti minimi stabiliti dallo stesso DPR, compresa la nuova durata, che dunque passa a 80 ore.
Novità anche per i requisiti di indipendenza e imparzialità, per i quali viene introdotta una deroga. Ne sono esonerati i tecnici abilitati che siano dipendenti o operino per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico.
Annunci di locazione ad uso turistico
La Camera ha previsto che gli annunci di locazioni ad uso turistico non devono riportare gli indici di prestazione energetica, né la classe energetica se riguardano la locazione di edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l'anno.
Interventi per il risparmio energetico decisi a maggioranza semplice
Viene ripristinata la situazione precedente al decreto, secondo cui gli interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici possono essere autorizzati dal condominio attraverso maggioranza semplice. Il decreto "Destinazione Italia" aveva modificato l'articolo 1120 del codice civile, che prevedeva, grazie ad una semplificazione inserita dalla riforma del condominio, che i lavori e gli interventi per il contenimento del consumo energetico potessero essere decisi con un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (maggioranza semplice).
Con l'entrata in vigore del "Destinazione Italia" tale maggioranza non era più sufficiente. Il decreto aveva infatti stabilito che fosse necessaria una "maggioranza qualificata", ovvero la maggioranza degli intervenuti ed i due terzi del valore dell'edificio. La complicazione introdotta dal decreto viene annullata con la legge di conversione, si ritorna alla situazione precedente all'entrata in vigore del decreto "Destinazione Italia".
di Mariagrazia Barletta
pubblicato il: