Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato delle linee d'indirizzo sull'obbligo da parte dei professionisti di munirsi di una polizza RC professionale. Il documento nasce dalle risposte sul tema date nella sezione FAQ, che il CNI aveva organizzato sul suo sito per sciogliere i numerosi dubbi espressi dagli ingegneri. Le risposte vengono ora raggruppate, sistemate e sintetizzate in un'unica guida.
L'interpretazione riguardo all'obbligo per collaboratori e consulenti degli studi di munirsi di una polizza cambia rispetto ad una nota diramata dallo stesso Centro Studi lo scorso maggio, secondo le linee d'indirizzo appena pubblicate, anche i collaboratori a partita IVA devono stipulare un'assicurazione RC professionale, anche se non firmano i lavori.
L'obbligo di stipulare un'assicurazione a copertura dei rischi professionali è scattata - lo ricordiamo - lo scorso 15 agosto 2013, grazie ad una proroga introdotta dalla Riforma delle professioni (DPR 137/2012). I professionisti, obbligati, che non vi provvedono, commettono un illecito disciplinare, e sono sanzionati dal proprio Ordine territoriale di appartenenza in base a quanto previsto dall'ordinamento.
Essere iscritti ad un Albo non implica necessariamente dover attivare una polizza. «L'obbligo - chiariscono le linee d'indirizzo - vale solo per coloro che esercitano in modo effettivo e in forma autonoma (vale a dire in proprio e non, invece, in forza di un rapporto di lavoro dipendente) la professione».
Dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o aziende private
I professionisti che svolgono la propria attività non in forma autonoma, ma alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato, non sono obbligati a stipulare una polizza, perché non c'è incarico professionale. E' il datore di lavoro che deve assumersi l'onere di una copertura assicurativa che includa anche i danni causati da un dipendente. E questo perché - spiega il documento: «l'unico soggetto che entra in rapporto con l'utenza - sotto il profilo giuridico formale - è proprio il datore di lavoro». Naturalmente un professionista è considerato dipendente solo se esiste «un formale rapporto di subordinazione». Forme contrattuali come i contratti a progetto, di collaborazione, di consulenza, ecc., non fanno di un professionista un dipendente.
Collaboratori e consulenti di uno studio, obbligo di stipula
Secondo le linee di indirizzo anche i collaboratori degli studi professionali che lavorano a partita IVA rientrano nell'obbligo. Nel caso in cui il rapporto di collaborazione si instauri secondo forme contrattuali diverse dal lavoro dipendente - spiega la guida - «inclusa l'attività di collaborazione con P. IVA o consulenza esterna, il professionista sarà formalmente tenuto ad attivare una formale copertura assicurativa che lo tenga indenne dai "danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale" svolta nei confronti del suo "unico" cliente-committente (vale a dire lo studio per il quale egli presta la propria collaborazione in via esclusiva)».
E se le attività non sono tra quelle riservate in via esclusiva ad una professione?
Secondo il documento redatto dal Centro Studi si tratta di una condizione che non incide sull'obbligo. Anche per le attività non riservate in via esclusiva ad una professione, vi sono delle garanzie da assicurare nei confronti dell'utenza. Rientrano tra queste garanzie l'assicurazione RC professionale e l'obbligo di aggiornamento continuo. Per un'attività che può essere eseguita anche da un soggetto non iscritto ad un Albo, un professionista, ingegnere o architetto, sarà meno competitivo sul mercato, perché mentre il tecnico non iscritto ad un Albo potrà non dotarsi di polizza professionale, per eseguire lo stesso incarico, un ingegnere o un architetto, deve invece sottoscrive un'assicurazione ad hoc.
Cosa accade per i consulenti tecnici d'ufficio (CTU)?
L'incarico professionale conferito da un tribunale non è altro che una consulenza tecnica d'ufficio resa nell'ambito di una procedura giudiziaria e come tale è soggetta all'obbligo assicurativo. «Il CTU - viene osservato nel documento - pur nella sua qualità di organo ausiliario del giudice, assumerà nei confronti delle parti la responsabilità civile professionale per la corretta esecuzione dell'incarico».
di Mariagrazia Barletta
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