Le spese per l'acquisto dei mobili, da portare in detrazione per usufruire del bonus, possono superare l'importo dei lavori di ristrutturazione. A stabilirlo è il decreto sull'emergenza abitativa varato dal Governo e messo a punto dal Ministero delle Infrastrutture.
Il decreto riporta in vita un provvedimento che era contenuto nel cosiddetto «Salva Roma» (151/2013) e che era decaduto per la mancata conversione del decreto nel termine dei sessanta giorni. Come nel decreto 151/2013, anche il provvedimento del MIT appena varato cancella il vincolo di spesa che era stato inserito nella legge di Stabilità, secondo il quale le spese per l'acquisto dei mobili, da portare in detrazione, non potevano superare quelle di ristrutturazione.
Il vincolo viene abolito, ma resta da capire cosa succede nel caso in cui le spese per l'acquisto di arredi - di importo inferiore rispetto ai lavori di ristrutturazione effettuati - siano state sostenute nel periodo che va dalla decadenza del «Salva Roma» all'entrata in vigore del decreto appena emanato.
Il tetto di spesa resta pari a 10mila euro. La detrazione del 50% per l'acquisto di arredo - lo ricordiamo - è stata anch'essa prorogata dalla legge di Stabilità. Spetterà nella misura del 50% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. Il bonus resta inoltre vincolato agli interventi di ristrutturazione che beneficiano della relativa agevolazione fiscale.
La detrazione riguarda le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Arredi ed elettrodomestici - hanno chiarito dalle Entrate - devono essere nuovi e sono agevolabili anche se destinati ad un ambiente dell'immobile diverso da quello oggetto di ristrutturazione. Rientrano tra i mobili agevolabili anche elementi di completamento dell'arredo, ne sono un esempio gli apparecchi di illuminazione. I grandi elettrodomestici sono agevolabili se di classe superiore alla "A+" ("A" per i forni).
Quanto ai lavori, essi devono essere già iniziati alla data di acquisto dei mobili, mentre le spese di ristrutturazione non devono necessariamente precedere quelle per l'arredo. Infine, particolare attenzione va prestata alla documentazione da conservare.
di Mariagrazia Barletta
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