È stato pubblicato il decreto interministeriale che indica quali sono le informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione di nuovi edifici industriali o di ristrutturazione di quelli esistenti. L'obbligo di informazione, stabilito dall'art.67 del TU 81/08, viene reso omogeneo attraverso la predisposizione di un unico modello valido in tutto il territorio nazionale, il cui scopo è garantire l'uniformità della comunicazione e superare la varietà di richieste avanzate dai diversi organi competenti.
Il nuovo decreto, messo a punto dai ministeri del Lavoro e della Semplificazione, è stato pubblicato sul sito lavoro.gov.it e ne è stata data notizia attraverso un avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento si attendeva da tempo. A stabilirne l'emanazione era stato il decreto del Fare, che aveva previsto come termine ultimo il 19 settembre 2013. Con ritardo il provvedimento è arrivato. E con esso sono definite tutte le informazioni da comunicare, individuate attraverso la messa a punto del modello unico nazionale.
Dunque, per trasmettere le informazioni richieste dall'articolo 67 del TU 81/08, bisognerà compilare il modello allegato al decreto. Si tratterà di descrivere le lavorazioni aziendali in riferimento alle sole aree interessate dall'intervento edilizio. E poi bisognerà allegare la piantina dell'edificio in cui saranno indicati: le strutture in costruzione e quelle in demolizione, il lay-out, la destinazione d'uso di ogni singolo locale, la presenza di locali sotterranei o semi-sotterranei.
Ricordiamo che il decreto del Fare aveva riscritto l'articolo 67 del TU 81/08, stabilendo che tutte le informazioni da inviare all'organo di vigilanza competente per territorio, possono essere presentate allo Sportello unico per le attività produttive. L'obbligo di informazione, inoltre, si applica ai luoghi di lavoro dove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
di Mariagrazia Barletta
La nuova modulistica e il decreto: www.lavoro.gov.it
- Testo coordinato del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116) (GU n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50). Le disposizioni sugli obblighi di informazione sono all'art. 32.
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