Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha richiesto il parere di un legale sull'obbligo di installazione del Pos. Secondo l'avvocato interpellato, l'accettazione di pagamenti attraverso carte di debito è un onere più che un obbligo di natura legale. Inoltre il campo di applicazione è molto ristretto: è limitato ai soli casi in cui è il cliente a richiedere al professionista di pagare con il bancomat.
Inoltre, sanzioni esplicite non sono state previste per il professionista che non sia in grado di accettare pagamenti con carte di debito. «Potrebbe esservi una sanzione» - spiega l'avvocato - «solo a seguito di contestazione formulata alla Guardia di Finanza, tali contestazioni sarebbero comunque poco efficaci dal momento in cui viene dimostrato che il committente è stato edotto della possibilità di effettuare pagamenti con bonifici elettronici (STP), addebiti diretti, bonifici bancari ed assegni, e tali modalità di pagamento sono state stabilite contrattualmente».
In conclusione, suggerisce l'avvocato: «appare opportuno che ogni contratto scritto che il professionista stipulerà con i committenti/clienti, vengano specificate le modalità di accettazione del pagamento, specificando ad esempio che "il pagamento dei compensi professionali sarà effettuato a mezzo di bonifico elettronico, addebito diretto, bonifico bancario o assegno».
Sulla questione si è pronunciato anche il Consiglio nazionale forense (leggi l'articolo).
Parere legale e circolare del CNAPPC: www.awn.it
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