Il decreto sulla pubblica amministrazione è in Gazzetta Ufficiale ed in vigore (DL 90/2014). Al suo interno è stato inserito un provvedimento che apporta modifiche in materia di incentivi economici da corrispondere quando ai dipendenti pubblici vengono affidati la progettazione, la direzione dei lavori e altri incarichi inerenti servizi di architettura e di ingegneria.
La novità era stata da più parti apprezzata come un'apertura verso i professionisti esterni, soprattutto in base alla bozza del decreto circolata negli scorsi giorni. L'articolo 13 effettivamente propone una modifica per l'incentivo del 2% e del 30% ai dipendenti, ma non così significativa come era stato annunciato. Vediamo cosa cambia e perché la novità non avrà impatto positivo sugli affidamenti esterni.
Gli incentivi nel Codice dei Contratti
Gli incentivi per la progettazione e per gli altri servizi inerenti l'architettura e l'ingegneria svolti all'intero della pubblica amministrazione sono regolati dall'art. 92 del Codice dei Contratti. In definitiva, quando la progettazione e gli altri servizi di architettura e ingegneria, sono svolti all'interno dell'amministrazione, è previsto un incentivo che può arrivare fino al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro (compresi gli oneri previdenziali e assistenziali a carico della PA). Questa somma è ripartita tra il RUP e gli altri dipendenti a cui è affidato l'incarico, compresi eventuali collaboratori.
Con la variante, appena inserita nel decreto legge, viene stabilito che alla divisione del compenso non possono partecipare i dirigenti. Lo stesso vale per l'incentivo del 30% per la redazione di piani urbanistici, anche'esso continuerà ad essere ripartito tra i dipendenti, ma con la novità secondo cui ai dirigenti, coinvolti nel lavoro urbanistico, non spetterà alcun compenso aggiuntivo.
Il maggior compenso va agli istruttori tecnici e ai collaboratori
L'incentivo non può essere corrisposto ai dipendenti con qualifica dirigenziale, ma nulla cambia, esso potrà essere ripartito tra gli altri dipendenti non dirigenti. La novità, dunque, non servirà, come diffusamente annunciato, a favorire l'esternalizzazione dei servizi inerenti l'architettura e l'ingegneria. Insomma, nessun nuovo spazio si apre per i professionisti che potevano sperare in un incremento di affidamenti esterni. Condizione che invece poteva realizzarsi se l'incentivo fosse stato abolito, così come sembrava essere.
Oggi, a poter firmare i progetti sono i dipendenti della pubblica amministrazione abilitati all'esercizio delle professione, dunque può farlo, e potrà continuare a farlo, anche un istruttore tecnico di categoria C. L'unico effetto del provvedimento è che dovranno essere adattati i regolamenti attraverso i quali ciascuna amministrazione statale o locale fissa modalità e criteri per la ripartizione dell'incentivo.
Intatto l'impianto ereditato dalla Merloni
Il provvedimento, poi, lascia invariato l'impianto del Codice dei contratti ereditato dalla Merloni, che privilegia lo svolgimento dei servizi inerenti l'architettura e l'ingegneria all'interno dell'amministrazione. Il ricorso al professionista esterno è previsto solo in casi particolari (carenza di organico, difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori, lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, necessità di servirsi di una pluralità di competenze). Tutti casi che devono essere certificati dal RUP.
Questione delicata
Ma la questione dell'incentivo del 2% si sa è spinosa. Nel 2008 (legge 133/2008) si tentò di rimodularlo al ribasso, ma invano, perché il provvedimento fu abrogato. Si tentò nuovamente con un'altra legge (2/2009), ma anche in quel caso la novità naufragò, e fu soppressa da un'altra legge.
di Mariagrazia Barletta
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