Il decreto Competitività è stato convertito in legge. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la legge di conversione è in vigore dal 21 agosto. Il provvedimento contiene misure per agevolare gli interventi di efficientamento energetico nelle scuole, e per velocizzare le procedure e le autorizzazioni di progetti in materia di dissesto idrogeologico. Infine viene ridotto il numero di commissari della Commissione tecnica per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA). Le procedure di VIA e VAS ne escono modificate. Novità anche in materia antincendio.
Depositi di prodotti petroliferi e normativa antincendio (art. 1 bis)
I depositi di prodotti petroliferi detenuti all'interno delle aziende agricole sono esclusi dagli adempimenti previsti dal DPR 151/2011 (Regolamento di prevenzione incendi) anche se muniti di un erogatore, purché abbiano una capienza inferiore a 6 metri cubi.
Competenze degli agrotecnici (art. 1 bis)
Il provvedimento fornisce un'interpretazione dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 25, affermando che le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, sono di competenza anche degli agrotecnici iscritti all'Albo.
Efficientamento energetico di edifici scolastici e universitari (art. 9)
Stanziati 350 milioni di euro per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico di scuole, compresi le università e gli asili nido. Le risorse proverranno dal cosiddetto Fondo Kyoto, il fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto. Ad erogare i finanziamenti è la Cassa depositi e prestiti.
I finanziamenti a condizioni agevolate durano al massimo 20 anni e ad essi si applica la riduzione del 50% del tasso di interesse, fissato dal Ministero dell'Economia (DM 17 novembre 2009) nella misura dello 0,50 per cento annuo (il tasso sarà dunque dello 0,25 per cento).
L'accesso ai finanziamenti avviene sulla base di una diagnosi energetica che include la redazione dell'APE (Attestato di prestazione energetica). Gli interventi devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni, certificato da un soggetto terzo, ossia da un professionista competente abilitato, che non abbia partecipato alle fasi di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.
Si rinvia ad un decreto interministeriale (da emanare entro il 19 novembre 2014) al quale spetterà il compito di individuare i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti, insieme alle caratteristiche di strutturazione dei fondi. Infine il coordinamento degli interventi in materia di edilizia scolastica viene assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, «anche mediante un'apposita struttura di missione».
Rischio idrogeologico (art. 10)
Nei territori di loro competenza, i Presidenti delle Regioni subentrano ai Commissari straordinari delegati per la mitigazione del rischio idrogeologico, nominati per la realizzazione degli interventi individuati da specifici accordi di programma sottoscritti tra le Regioni e il Ministero dell'Ambiente. Il risparmio stimato è di circa 1,8 milioni di euro, che saranno impiegati per l'esecuzione di interventi operativi.
Le procedure saranno velocizzate, perché i nulla osta, i visti, i pareri e ogni via libera necessario all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio saranno sostituiti dall'autorizzazione dei progetti rilasciata dal Governatore della Regione, che costituisce, eventualmente, variante degli strumenti urbanistici. Sono comunque fatti salvi i pareri e gli atti di assenso di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42/2004). Tali pareri o atti di assenso devono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta. In caso contrario, si provvede alla conclusione del procedimento limitatamente agli interventi previsti dal pertinente accordo di programma.
Presidente della regione per tutti gli adempimenti tecnico amministrativi connessi alle attività di protezione del suolo, può servirsi non solo degli uffici regionali, ma anche degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dell'ANAS, dei consorzi di bonifica e delle autorità di bacino. Le relative spese rientrano negli incentivi alla progettazione previsti dal Codice dei contratti pubblici.
Per gli interventi che utilizzano risorse statali o regionali, trasferite entro il 30 giugno 2014, i lavori dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2015, altrimenti i finanziamenti sono revocati. I Presidente delle Regioni dovranno pubblicare on line, ogni tre mesi, i dati sugli stati di avanzamento dei lavori, secondo modalità stabilite dal Ministero dell'Ambiente.
Antincendio: detenzione di halon (art. 11)
L'applicazione di sanzioni per la mancata dismissione di impianti antincendio contenenti sostanze lesive per l'ozono viene prorogata di 9 mesi. Le sanzioni, che prevedono l'arresto fino ad un annp ed una multa fino a 100mila euro, scatteranno dal 12 gennaio 2015. Per usufruire delle proroga, gli interessati dovranno comunicare entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico, l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza, utilizzando la modulistica allegata al decreto.
Le sostanze incriminate sono: clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC) e halon.
Nuova composizione per la Commissione tecnica VIA (art. 12)
La Commissione tecnica VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) perde 10 membri. Il Ministro dell'Ambiente dovrà nominare i nuovi componenti, che passeranno da 50 a 40. I nuovi commissari, con laurea (non basta la triennale) ed esperienza professionale specifica di almeno cinque anni, dovranno dunque essere di elevata qualificazione. Nonostante ciò il decreto garantisce risparmi per 1 milione di euro tra compensi e costi di gestione. Inoltre, se i membri della Commissione dovessero violare le norme di incompatibilità, vi saranno delle sanzioni. In particolare, ne derivano la decadenza dall'incarico e la segnalazione al rispettivo ordine professionale.
Bonifica siti inquinati (art.13)
Viene aggiunto il nuovo articolo 242 bis al Codice dell'ambiente (DLgs n. 152 del 2006) che introduce una procedura semplificata e accelerata per gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza dei siti contaminati.
«L'introduzione di una procedura più snella e rapida per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati dovrebbe rispondere - secondo quanto affermato nella relazione governativa - all'esigenza di superare la disciplina vigente che in taluni casi rallenta l'attuazione di interventi che hanno carattere di urgenza, in quanto consentono di rendere nuovamente utilizzabili in tempi rapidi i siti contaminati» Si legge nei dossier parlamentari.
VIA e VAS (art. 15)
Modificata la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS). Le modifiche riguardano: la definizione di "progetto"; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (screening); l'accesso alle informazioni ed alla partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS e il contenuto degli allegati del DLgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente).
Per approfondire:
- Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea».
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