Il decreto Sblocca Italia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 133/2014), oltre a modificare le procedure edilizie, tenta di incentivare il recupero dell'esistente per ridurre il consumo di suolo. Rigenerare le città senza consumare altro territorio viene riconosciuto dal decreto come un obiettivo da seguire. Gli strumenti messi in campo per questo sono diversi e tutti vengono introdotti attraverso modifiche al Testo Unico Edilizia (Dpr 380/2001).
Interventi di conservazione
Le città, attraverso i loro strumenti urbanistici, sono chiamate ad individuare edifici esistenti che non risultano più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. Per questi edifici si può prevedere la riqualificazione come alternativa all'esproprio. L'amministrazione comunale può favorirne il recupero mettendo in atto forme di compensazione, come ad esempio premi di volume. Gli incentivi devono essere pensati allo scopo di invogliare i proprietari a riqualificare gli immobili ma allo stesso tempo devono rispettare il pubblico interesse e garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Finché non si arriva all'attuazione del piano urbanistico, al proprietario è consentito eseguire gli interventi conservativi e per motivi eccezionali, dovuti a ragioni di tipo statico, anche operazioni di demolizione e ricostruzione.
Permesso di costruire in deroga in aree dismesse
Viene previsto l'utilizzo del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici per gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica anche attuati in aree dismesse. La deroga, in questi casi, non riguarda solo i limiti di densità edilizia, altezza e di distanza tra i fabbricati, ma si potranno anche prevedere destinazioni d'uso diverse rispetto a quanto programmato dagli strumenti di pianificazione. Il primo ed imprescindibile passo affinché tutto ciò avvenga è che il Consiglio comunale deliberi l'interesse pubblico dell'operazione.
Interventi di trasformazione urbana complessi esclusi dagli oneri di urbanizzazione
Agli interventi complessi di trasformazione urbana, e secondo le modalità individuate dallo strumento attuativo, spetta il solo contributo commisurato al costo di costruzione. Rientrano in questa categoria alcune tipologie di infrastrutture e opere classificate come "altri progetti" dall'Allegato IV alla parte seconda del TU Ambiente (DLgs 152/2006), tra questi: villaggi turistici e alberghi di dimensioni considerevoli, parchi tematici ed alcune tipologie di industrie.
Per questi interventi le opere di urbanizzazione sono direttamente a carico del privato che ne resta proprietario. Nella fase negoziale devono, però, essere definite le modalità in grado di garantire una corretta urbanizzazione, infrastrutturazione e insediabilità degli interventi, insieme alla loro sostenibilità economica ed alla salvaguardia dell'interesse generale. Da sottolineare che la disciplina che riguarda le opere di urbanizzazione a scomputo non viene toccata dalle novità.
Oneri di urbanizzazione per la ristrutturazione edilizia
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione, fissata dai Comuni in base alle tabelle parametriche regionali, dovrà essere stabilita in modo da incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia rispetto a quelli di nuova costruzione. Ciò dovrà essere attuato specialmente nelle zone a maggiore densità.
Riduzione del contributo di costruzione per interventi di riuso di immobili dismessi
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, i Comuni dovranno individuare le modalità per ridurre i contributi di costruzione da corrispondere in caso di riuso, recupero e ristrutturazione di immobili dismessi o da dismettere. In questi casi il contributo di costruzione deve essere ridotto in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni.
di Mariagrazia Barletta
- Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133. Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (GU Serie Generale n.212 del 12-9-2014)
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