Per i corsi di aggiornamento di 40 ore per coordinatori per la sicurezza nei cantieri la frequenza deve essere necessariamente pari al 100 per cento delle ore minime previste. In altre parole, non sono previste assenze, neanche parziali. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro in una risposta fornita ad una istanza di interpello avanzata dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della sicurezza.
La Federazione Sindacale ha evidenziato che molte organizzazioni propongono corsi di aggiornamento per CSP e CSE della durata di 40 ore, indicando che la frequenza è obbligatoria nella misura del 90 per cento del monte ore totale.
Il limite del 90 percento di presenze è consentito solo per i corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di coordinatore, per quelli di aggiornamento la frequenza deve essere pari al 100 per cento, e ciò anche «in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell'arco del quinquennio».
«Per questo motivo, coloro che abbiano effettuato l'aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art.98 del decreto in parola (Dlgs 81/08 ndr), fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante», conclude la Commissione degli Interpelli con la risposta firmata dal presidente, ingegnere Giuseppe Piegari.
pubblicato il: