La Camera ha licenziato in prima lettura il disegno di legge di conversione dello Sblocca Italia (DL 133/2014), votando la fiducia posta dal Governo. Numerose le modifiche al testo, che ora passa al Senato.
Viene introdotto il Regolamento edilizio unico, cambia l'asseverazione da affiancare alla Comunicazione di inizio lavori, l'aggiornamento catastale "automatico" e senza Docfa per gli interventi che richiedono una CIL vale solo se c'è la comunicazione di fine lavori. Maggiori responsabilità per i dirigenti che non fanno scattare i provvedimenti sanzionatori in caso di abusi in zone a rischio idrogeologico. Sono alcune delle misure inserite in materia edilizia.
Si tenta, inoltre, di concedere più tempo alle metropolitane, in esercizio al 7 ottobre 2011, per l'adeguamento alle disposizioni antincendio, in attesa della nuova regola tecnica.
Regolamento edilizio unico (art. 17 bis)
Viene introdotto il Regolamento edilizio unico, che dovrà essere messo a punto dal Governo, dalle Regioni e dalle autonomie locali in sede di Conferenza unificata, in modo da uniformare norme e adempimenti. Lo schema di regolamento dovrà indicare anche le prestazioni energetiche e di sicurezza degli edifici. Ciascun Comune dovrà adottarlo entro il termine stabilito dagli accordi presi in Conferenza unificata.
Edilizia (art 17)
Interventi di conservazione
Le città, attraverso i loro strumenti urbanistici, sono chiamate ad individuare edifici esistenti che non risultano più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. Per questi edifici si può prevedere la riqualificazione come alternativa all'esproprio. L'amministrazione comunale può favorirne il recupero mettendo in atto forme di compensazione, ma nel passaggio alla Camera viene introdotta una limitazione: le compensazioni devono incidere sull'area interessata e non possono prevedere aumento della superficie coperta.
Gli incentivi devono essere pensati allo scopo di invogliare i proprietari a riqualificare gli immobili ma allo stesso tempo devono rispettare il pubblico interesse e garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Finché non si arriva all'attuazione del piano urbanistico, al proprietario è consentito eseguire gli interventi conservativi e per motivi eccezionali, dovuti a ragioni di tipo statico, anche operazioni di demolizione e ricostruzione.
Edilizia libera
Nelle attività di edilizia libera, vengono inclusi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.
Comunicazione di inizio lavori asseverata
Viene ulteriormente modificato il comma 4 dell'articolo 6 del TU Edilizia, che riguarda la documentazione da produrre per la Comunicazione di inizio lavori asseverata. Nell'asseverazione il tecnico abilitato dovrà attestare non solo che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, ma anche che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.
Aggiornamento catastale
Viene corretta la disposizione del decreto secondo cui per tutti gli interventi che richiedono una Comunicazione di inizio lavori, che sia o meno asseverata, la presentazione della pratica è valida anche ai fini dell'aggiornamento catastale. Secondo la modifica apportata alla Camera all'aggiornamento provvederanno il Comune e l'Agenzia delle Entrate solo nei casi in cui è richiesta la comunicazione di fine dei lavori.
Sanzioni per mancata CIL
Vengono previste sanzioni più pesanti per la mancata presentazione della Comunicazione di inizio lavori e della Comunicazione asseverata, che passano da 258 a 1000 euro.
Permesso di costruire in deroga
Vengono inseriti dei paletti alla possibilità, prevista dal decreto, di far ricorso al Permesso di costruire in deroga. Il decreto stabilisce che per gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.
Secondo le modifiche inserite durante la fase di conversione del decreto, ciò sarà possibile a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta e fermo restando quanto disposto in materia di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio (DL 201/2011).
Efficacia temporale del permesso di costruire
Con una modifica al comma 2 dell'art. 15 del TU Edilizia viene stabilito che la proroga dei termini di inizio e fine dei lavori «può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari».
Interventi di trasformazione urbana complessi
Viene cancellata la disposizione secondo cui agli interventi complessi di trasformazione urbana, e secondo le modalità individuate dallo strumento attuativo, spetta il solo contributo commisurato al costo di costruzione. Rientrano in questa categoria alcune tipologie di infrastrutture e opere classificate come "altri progetti" dall'Allegato IV alla parte seconda del TU Ambiente (DLgs 152/2006), tra questi: villaggi turistici e alberghi di dimensioni considerevoli, parchi tematici ed alcune tipologie di industrie.
Permesso di costruire e incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovrà essere stabilita anche in base alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso.
Secondo la modifica apportata la Tu Edilizia: «Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche». Sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.
Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Il decreto stabiliva che per gli interventi di manutenzione straordinaria il contributo di costruzione fosse commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, qualora - viene aggiunto dalla Camera -comportanti aumento del carico urbanistico e purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.
Abusi edilizi: sanzioni massime in aree a rischio idrogeologico
In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali le sanzioni vanno da 2.000 a 20.000 euro «salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti».
Se gli abusi riguardano aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, la sanzione deve essere applicata nella misura massima. Stessa sorte per abusi commessi in aree a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici, o ad interventi di edilizia residenziale pubblica. Massima sanzione anche se si violano norme urbanistiche.
Ma se la sanzione non scatta a farne le spese è il dirigente responsabile. «La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo- contabile del dirigente e del funzionario inadempiente».
I proventi delle sanzioni possono essere destinati dal Comune esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e al miglioramento delle aree destinate a verde pubblico.
Più tempo alle metropolitane per adeguarsi al Regolamento antincendio (DPR 151/2011)
Le metropolitane, attività di nuovo inserimento tra quelle soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco avranno più tempo per adeguarsi agli adempimenti previsti dal DPR 151/2011. Il provvedimento riguarda le metropolitane in esercizio al 7 ottobre 2014, le quali avevano tempo fino al 7 ottobre 2014 per adeguarsi alla "nuova" normativa. Termine che viene ampliato in attesa della pubblicazione della nuova regola tecnica.
Il nuovo articolo 16 ter stabilisce infatti che le metropolitane già in esercizio al 7 ottobre 2011 dovranno applicare le disposizioni che saranno inserite in un decreto del Ministero dell'Interno, secondo le modalità e i tempi in esso prescritti. Il tempo massimo per completare la messa a norma non dovrà superare i 24 mesi dall'emanazione della norma verticale.
Quanto alla regola tecnica, questa dovrà essere emanata entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione.
di Mariagrazia Barletta
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