Il nuovo regime dei minimi nel testo definitivo del DDL Stabilità

Dimezzato il fatturato limite che scende a 15mila euro

Il DDL di Stabilità arriva alla Camera e con esso anche gli allegati, che confermano per i professionisti il limite di ricavi e compensi pari a 15mila euro. Per ora, salvo modifiche durante l'iter di conversione, è questa la soglia che determina l'ingresso e la permanenza nel nuovo regime fiscale agevolato, che sarà in vigore dal prossimo 1° gennaio.

Le imposte restano contenute, soprattutto per le nuove attività, ma si restringe la platea dei professionisti potenziali beneficiari. Cambia il metodo di calcolo dell'imponibile: le spese non vengono detratte ma si applica un «coefficiente di redditività» del 78 per cento.

Il testo del DDL prevede l'abolizione dell'attuale regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nato nel 2012 (DL 98/2011 convertito nella legge 111/2011). Coloro che sono nel regime di vantaggio 2012 potranno comunque continuare ad avvalersene fino alla scadenza dei cinque anni o comunque fino al compimento del 35esimo anno di età.

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Le principali novità

Viene eliminata la scadenza dei 5 anni. Una delle differenze tra nuovo e vecchio sistema consiste nella durata: il nuovo regime infatti non ha una scadenza definita a priori, ma smette di avere efficacia al cadere dei requisiti di permanenza.

Come per il regime agevolato in vigore, anche quello nuovo prevede l'esonero dal versamento dell'IVA. Ricavi e compensi, inoltre, continuano a non essere assoggettati a ritenuta d'acconto. In fattura andrà sempre inserita una dichiarazione in cui si specifica che il proprio reddito è soggetto ad imposta sostitutiva. Si continua ad essere esclusi anche dagli studi di settore.

Inoltre potrà godere della nuova agevolazione anche chi ha sostenuto spese per dipendenti o collaboratori (compresi quelli a progetto), purché il loro ammontare non abbia superato i 5mila euro lordi in un anno. Mentre il costo complessivo dei beni mobili strumentali alla chiusura dell'anno precedente non deve superare 20mila euro.

Rinnovato il calcolo dell'imponibile

Il reddito a cui applicare l'imposta sostitutiva, che sale dal 5 al 15 per cento, viene calcolato applicando un «coefficiente di redditività» che per i professionisti è pari al 78 per cento. Dai ricavi vanno sottratti, inoltre, anche i contributi previdenziali. Dunque se un professionista ha ricavi e compensi pari ad esempio a 10mila euro, il reddito imponibile sarà calcolato scalado i contributi previdenziali da 7800 euro (78 per cento di 10mila). Sull'importo che ne viene fuori va calcolata l'imposta al 15 per cento.

Diverso il caso delle nuove attività, che godono di sconti ancor più consistenti. Queste applicano l'imposta sostitutiva del 15 per cento sul reddito imponibile ridotto di un terzo. Un'agevolazione che vale per un triennio, purché siano rispettate tre condizioni. 

Primo: l'attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente. Inoltre non bisogna aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare. Infine se si prosegue un'attività prima svolta da un altro soggetto, i ricavi e i compensi da questi realizzati, non devono aver superato il limite dei 15mila euro.

Un professionista che gode della riduzione per le nuove attività avrà un imponibile molto ridotto. Se il fatturato è, ad esempio, di 10mila euro, una volta applicati il coefficiente del 78 per cento e la riduzione di un terzo, si arriva a quota 5mila euro a cui vanno sottratti i contributi previdenziali. Sarà così calcolato il reddito imponibile al quale applicare l'imposta del 15 per cento.

Il professionista che rientra nel nuovo regime (che goda o meno della riduzione di un terzo) nel calcolare l'imponibile non potrà dedurre le spese sostenute per l'esercizio della professione.

di Mariagrazia Barletta

 

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