A febbraio dello scorso anno entrò in vigore una legge per lo sviluppo delle aree verdi (legge 10/2013), un provvedimento ricco di buoni propositi e nato con lo scopo di potenziare le aree verdi urbane, dando impulso alla realizzazione del verde verticale e ai giardini pensili per gli edifici pubblici. Proponeva, inoltre, un censimento degli alberi monumentali. E proprio su questo tema, a distanza di quasi due anni, arriva il decreto attuativo, che, tra l'altro, introduce l'autorizzazione paesaggistica anche per gli alberi, se sono monumentali e se dichiarati di notevole interesse pubblico.
Il censimento degli alberi monumentali
Il decreto attuativo ha il compito di fissare i criteri che i Comuni dovranno rispettare per effettuare il censimento degli alberi monumentali, di cui la legge dà una definizione ben precisa. Sono alberi monumentali quelli considerati rari esempi di maestosità, di longevità, che si distinguono per età e dimensioni o di particolare pregio naturalistico o botanico. Ma lo sono anche quegli alberi che hanno un pregio in riferimento ad eventi storici o memorie culturali o documentarie rilevanti.
Secondo la legge 10/2013 tale definizione deve essere recepita dalle Regioni, le quali hanno anche il compito di redigere gli elenchi degli alberi monumentali presenti nel proprio territorio, raccogliendo i dati rilevati dai Comuni.
Il vincolo paesaggistico
Secondo il nuovo decreto negli elenchi deve essere menzionata la presenza del vincolo paesaggistico sugli alberi monumentali, eventualmente apposto secondo le modalità previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio per la dichiarazione di notevole interesse pubblico. E, se gli alberi sono sottoposti a tale dichiarazione, per l'abbattimento e per le modifiche della chioma e dell'apparato radicale va richiesta l'autorizzazione paesaggistica.
La scadenza per i Comuni è il 31 luglio 2015
Entro il 31 luglio 2015, i Comuni devono effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza. Entro il 31 dicembre dello stesso anno, le Regioni devono aver raccolto i dati dai Comuni e realizzato gli elenchi regionali.
Gli elenchi saranno pubblicati dai Comuni sul loro albo del pretorio in modo da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere, nei modi e termini previsti dalla legge. Sul sito internet del Corpo forestale dello Stato vi sarà, poi, l'elenco nazionale.
Le sanzioni
Restano, poi, le sanzioni fissate dalla legge 10/2013: chi abbatte o danneggia un albero monumentale sarà punito con il pagamento di una somma che va dai 5.000 ai 100.000 euro.
di Mariagrazia Barletta
Per approfondire:
- Ministero della Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Decreto 23 ottobre 2014 Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento. (GU Serie Generale n.268 del 18-11-2014)
pubblicato il: