Il Senato ha approvato il maxiemendamento, interamente sostitutivo del DDL di Stabilità, su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il testo è poi approdato alla Camera, dove non sono previste ulteriori modifiche, ma solo un'approvazione veloce che avvicina la pubblicazione del testo. Il nuovo regime dei minimi è ormai delineato in maniera definitiva e presto diventerà legge. La versione del regime fiscale agevolato, così come licenziata dal Senato, entrerà dunque in Gazzetta Ufficiale e sarà applicata nel 2015.
Come avevamo anticipato, non ci sarà alcun innalzamento della soglia di reddito, che resta fissa a 15mila euro per i professionisti. Inalterato anche il «coefficiente di redditività» per il calcolo dell'imponibile, che resta incollato al 78 per cento. Nessun abbassamento, infine, per l'imposta sostitutiva, che dunque sarà del 15 per cento.
Nel maxiemendamento approvato al Senato è stata introdotta un'unica modifica e riguarda coloro che oltre all'attività autonoma svolgono anche un lavoro dipendente o ad esso assimilato. Per beneficiare del nuovo regime, i redditi che scaturiscono dall'attività professionale autonoma devono essere prevalenti rispetto a quelli derivanti da lavoro dipendente e assimilati. Al di là della questione della prevalenza, i professionisti che hanno un reddito misto complessivamente non superiore a 20mila euro, possono comunque accedere al nuovo regime.
Le caratteristiche del regime dei minimi 2015
Per determinare l'imponibile si impiega un «coefficiente di redditività». In definitiva una volta considerato il 78 per cento del reddito percepito, vanno sottratti i contributi previdenziali. Si ottiene così l'imponibile a cui va applicata l'imposta sostitutiva del 15 per cento. I contributi previdenziali dunque si scalano, ma nessuna spesa sostenuta per l'esercizio della professione potrà essere detratta.
Ad esempio se un professionista ha ricavi e compensi pari a 10mila euro, il reddito imponibile sarà calcolato scalando i contributi previdenziali da 7800 euro (78 per cento di 10mila). Sull'importo che ne viene fuori va calcolata l'imposta al 15 per cento. (cfr il tool "Il regime dei contribuenti minimi 2015. Vedi se ti conviene").
Diverso è il caso delle nuove attività, che godono di sconti ancor più consistenti. Queste applicano l'imposta sostitutiva del 15 per cento sul reddito imponibile ridotto di un terzo. Un'agevolazione che vale per un triennio, purché siano rispettate tre condizioni.
Primo: la nuova attività non deve essere il proseguimento di un lavoro precedentemente svolto in qualità di dipendente. Inoltre non bisogna aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare. Infine, se si prosegue un'attività prima svolta da un altro soggetto, i ricavi e i compensi da questi realizzati, non devono aver superato il limite dei 15mila euro.
Eliminato il limite temporale
Oltre all'imposta sostitutiva triplicata e al dimezzamento della soglia di reddito, l'altra importante novità che differenzia vecchio e nuovo regime riguarda il limite temporale. Viene eliminata la durata dei 5 anni. Il regime 2015, infatti, non ha una scadenza definita a priori, ma smette di avere efficacia al cadere dei requisiti di permanenza.
Ritenuta d'acconto e IVA
Come per il regime agevolato 2012, anche quello nuovo prevede l'esonero dal versamento dell'IVA. Ricavi e compensi, inoltre, continuano a non essere assoggettati a ritenuta d'acconto. In fattura andrà sempre inserita una dichiarazione in cui si specifica che il proprio reddito è soggetto ad imposta sostitutiva. Si continua ad essere esclusi anche dagli studi di settore.
Chi potrà rientrarvi
Per godere delle agevolazioni del nuovo regime ed entrarvi nel 2015, i ricavi e i compensi relativi al 2014 non devono aver superato il limite di 15mila euro. Potrà accedervi anche chi ha sostenuto spese per dipendenti o collaboratori (compresi quelli a progetto), purché il loro ammontare non abbia superato i 5mila euro lordi in un anno.
Anche la soglia relativa all'acquisto di beni strumentali cambia, era di 15mila euro in un triennio, e con il nuovo regime passa a 20mila euro. Vi rientra il costo complessivo dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio (non sono computati i beni immobili utilizzati per la professione).
Obblighi e deroghe
Restano gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Si è esonerati, invece, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Toccherà poi all'Agenzia delle Entrate individuare particolari obblighi informativi per i contribuenti che entrano nel nuovo regime.
Uscita dal nuovo regime forfettario
Se viene meno uno dei requisiti necessari per l'accesso (e per la permanenza) nel nuovo regime, la decadenza delle agevolazioni non è immediata, ma viene applicata nell'anno successivo. Ad esempio, se si perdono i requisiti nel corso del 2015 si uscirà dal regime nel 2016.
Opzione per il regime ordinario
I contribuenti che hanno i requisiti per rientrare nel nuovo regime forfettario possono comunque optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione vale per tre anni e va comunicata con la prima dichiarazione annuale.
Cancellato il regime contabile agevolato
Il DDL di Stabilità depenna interamente l'articolo 27 della legge 111/2011 (manovra finanziaria 2011), lo stesso che istituiva il regime dei minimi 2012 e cancellandolo abolisce anche il regime contabile agevolato. Quest'ultimo, a fronte del possesso di alcuni requisiti, semplificava alcuni adempimenti fiscali. Rendeva alcuni oneri più "leggeri", agevolando i contribuenti che pur non avendo i requisiti per rientrare nel regime di vantaggio, con imposta sostitutiva al 5 per cento, erano comunque considerati "minimi", soprattutto per il reddito limitato, ossia inferiore a 30mila euro (vedi: L'abolizione dei minimi porta via anche il regime contabile agevolato).
di Mariagrazia Barletta
Il testo del DDL di Stabilità giunto alla Camera dopo l'approvazione in Senato: www.camera.it
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