L'Anac pubblica le linee guida sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (determinazione 4/2015) che aggiornano quelle del 2010. Una revisione resa necessaria dall'emanazione del Regolamento sugli appalti (Dpr 207/2010) non ancora approvato al momento dell'adozione della determinazione del 2010, ma anche dall'entrata in vigore del decreto Parametri bis (Dm 143/2013) che ha dato alle stazioni appaltanti un riferimento da impiegare per determinare i corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura ed ingegneria.
Le linee guida confermano l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di far riferimento ai parametri del Dm 143/2013. I requisiti di fatturato non devono superare il doppio degli importi a base di gara: questa la regola generale secondo il documento appena pubblicato. Inoltre alcune precisazioni riguardano il curriculum e le attività svolte per "opere analoghe". Importanti anche le raccomandazioni circa i concorsi di progettazione e di idee.
Seguire il decreto parametri bis è obbligatorio
Per stabilire il corrispettivo da porre a base di gara è obbligatorio far riferimento al decreto parametri bis (Dm 143/2013). Un obbligo che si applica anche all'appalto integrato. L'importo a base di gara - ricordano le linee guida - non deve essere superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali previgenti. Il procedimento adottato per il calcolo dei compensi deve, per motivi di trasparenza e di correttezza, entrare a far parte della documentazione di gara. Un passaggio che servirà ai partecipanti, che potranno verificare la congruità dell'importo stabilito.
Giusto richiedere requisiti di fatturato non superiori al doppio dell'importo a base di gara
Per importi al di sopra dei 100mila euro i requisiti di fatturato sono congrui se non superano il doppio degli importi posti a base di gara. Eventuali requisiti più stringenti devono essere debitamente motivati. In ogni caso il limite di fatturato da richiedere ai professionisti non può essere superiore a quattro volte l'importo posto a base di gara. Si tratta di un limite che - viene sottolineato nelle linee guida - è in linea con le risposte fornite dalla giurisprudenza amministrativa e dall'Avcp ed è coerente con quanto stabilito dalla direttiva 2014/24/Ue.
Tra le circostanze "speciali" che potrebbero giustificare richieste di fatturato che vadano oltre il doppio dell'importo di gara, ci sono casi in cui la tempestiva realizzazione di un'opera è di fondamentale importanza o casi in cui all'esecuzione dell'appalto sono connessi rischi importanti.
Attività svolte per opere analoghe
All'interno di una stessa categoria edilizia le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono idonee a comprovare i requisiti se il grado si complessità sia almeno uguale a quello dei servizi oggetto di gara, mentre la destinazione funzionale può essere diversa.
Un concetto che le linee guida spiegano con un esempio: «L'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15)».
Un criterio, quello enunciato dalle linee guida che riprende la previsione del Dm 143/2013, secondo cui: «gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera».
La regola che tiene conto del grado di complessità è applicabile anche alle categorie "viabilità" e "strutture", ma non lo è per altre categorie tra cui "impianti", "idraulica", ecc., in quanto in queste ultime convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Ad esempio: «l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità».
Comparazioni tra vecchie e nuove classificazioni
In relazione, poi, alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della legge 143/1949, le linee guida raccomandano alle stazioni appaltanti di «evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare».
Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è il più idoneo
Per gli affidamenti superiori a 100mila euro il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è il più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dai concorrenti, sottolineano le linee guida, facendo riferimento all'art 266 del Regolamento.
La percentuale limite di ribasso non può essere prestabilita dal bando
La misura percentuale di ribasso prestabilita nel bando, seppure sia prevista dal Regolamento (art. 266 comma 1 lettera c) non può essere applicata. Anche se serve per contenere i ribassi, la disposizione è in contrasto con la normativa comunitaria. Ci sono, però, altre strategie da applicare a riguardo. Tra queste «l'inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, in modo da selezionare solo le offerte che soddisfano determinati standard qualitativi».
Concorsi di idee e di progettazione: attenzione ai contenuti del bando
La pubblicazione dell'avviso e del bando per concorsi d'idee e di progettazione, ricordano le linee guida, è obbligatoria. Nel bando o avviso occorre specificare il costo presunto che la stazione appaltante prevede per la realizzazione dell'opera. Dato, questo, che deve essere relazionato alle caratteristiche fisiche e dimensionali dell'opera da realizzare. Fondamentale informare i concorrenti, specificandolo nel bando, del carattere vincolante o meno di tale importo. «In quest'ultimo caso, i concorrenti dovranno motivare adeguatamente la previsione di spesa connessa al progetto e gli scostamenti dall'importo indicato».
Infine le linee guida evidenziano «l'importanza di una chiara indicazione dell'oggetto del concorso con riferimento allo studio di fattibilità a base della programmazione triennale ed al documento preliminare alla progettazione».
Mariagrazia Barletta
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