Arriva una nuova sentenza del Consiglio di Stato sull'annosa questione dei limiti entro cui possono muoversi i geometri. «Esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali». È questa la conclusione di Palazzo Spada, che prevede limitate eccezioni.
Il Consiglio di Stato si esprime su un provvedimento del Comune di Torre del Benaco (Verona) che dava indicazioni operative al responsabile dell'area Edilizia privata, affermando che rientrano tra i compiti dei geometri la progettazione e la direzione dei lavori di modeste costruzioni, fino a 1,5mila metri cubi. L'opera da realizzare - secondo le direttive impartite dal Comune - doveva essere semplice dal punto di vista strutturale, composta da moduli ripetitivi, tale da non richiedere competenze tecniche particolari e specifiche.
A schierarsi contro il Comune è stato l'Ordine degli ingegneri di Verona, che si è visto respingere il ricorso dal TAR del Veneto. Il Consiglio di Stato ha, però, dato ragione agli ingegneri. Palazzo Spada, ricordando che la materia delle professioni rientra nell'ambito della legislazione concorrente tra Stato e Regioni, e che «nessun potere normativo in materia, neppure a livello regolamentare, è rinvenibile in capo ai comuni», esclude dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili in cemento armato, pur ammettendo qualche rara eccezione.
«Solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano - si legge nella sentenza - nella competenza dei geometri, risultando ininfluente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto. In buona sostanza, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato».
La competenza dei geometri si estende solo in via eccezionale alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili in cemento armato, purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano costituire pericolo per le persone.
» Il documento: Consiglio di Stato, sentenza 883/2015
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