C'è un confine che separa le ristrutturazioni dalle nuove costruzioni nel caso di demolizioni e ricostruzioni. A ripercorrerne la linea di demarcazione è il Consiglio di Stato con una sentenza appena depositata. Si rientra nella categoria delle ristrutturazioni solo se si conserva la struttura fisica precedente o se la ricostruzione, anche se non fedele, è rispettosa della volumetria e della sagoma preesistenti.
Il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso presentato da un cittadino di Massa Lubrense (Napoli), che si era visto negare l'intervento di demolizione e ricostruzione di un immobile ad uso residenziale, che intendeva sostituire con case a schiera su tre livelli. La Soprintendenza aveva infatti espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Secondo il ricorrente l'intervento rientrava nella casistica della ristrutturazione edilizia. Una tesi smontata dal Consiglio di Stato.
«L'elemento che, in linea generale, contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione deve rinvenirsi nella già avvenuta trasformazione del territorio, mediante una edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un "insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente": art. 3, comma 1, lett. d), TU) ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma - in quest'ultimo caso - con ricostruzione, se non "fedele" (per effetto della modifica apportata al testo unico dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301), comunque rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente».
È quanto afferma la sentenza uscita da Palazzo Spada, secondo la quale, inoltre, rientrano nel campo della ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione «con identità di volumetria e di sagoma rispetto all'edificio preesistente».
«In base alla normativa statale di principio, quindi, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell'edificio preesistente - intesa quest'ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale - configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia» conclude il Consiglio di Stato.
di Mariagrazia Barletta
Il documento:
» Sentenza del Consiglio di Stato 1763/2015
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