Il volume tecnico a protezione della caldaia, realizzato sul terrazzo, può essere assimilato ad una veranda, come tale comporta una modifica della volumetria e della sagoma del prospetto, ed è dunque soggetto all'ottenimento del permesso di costruire. È quanto afferma una recente pronuncia del Consiglio di Stato, al quale aveva fatto appello un cittadino di Ancona, dopo che il Tar aveva concordato sulla necessità di abbattere il manufatto abusivo.
Il manufatto oggetto della discordia era un vano tecnico in alluminio con copertura in panelli di lamiera, edificato sul balcone ed addossato alla parete perimetrale dell'edificio. Un volume di circa 1,50 x 0,94 x 3,20 metri di altezza, dotato di impianto idrico ed elettrico, costruito a protezione di una caldaia con scarico dei fumi a parete.
Secondo il Consiglio di Stato, il manufatto, realizzato senza assenso edilizio, è assimilabile ad una veranda, comporta un incremento di volume e modifica la sagoma dell'edificio. Come tale rientra nella nozione di ristrutturazione edilizia ed è soggetto a permesso di costruire. Solo in presenza di una tettoia o di un porticato aperto da tre lati può essere esclusa la realizzazione di un nuovo volume, afferma il Consiglio di Stato, ricordando la precedente sentenza 4997 del 2013.
La veranda oggetto della sentenza - continuano da Palazzo Spada - non può essere considerata nemmeno un mero volume tecnico a protezione della caldaia, perché le dimensioni del manufatto sono ben maggiori di quelle necessarie a contenere la caldaia stessa.
IL DOCUMENTO:
» Consiglio di Stato, Sezione VI - sentenza 2226/2015
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