Incentivare la green economy, diffondere gli "appalti verdi", favorendo lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale e privilegiando nelle gare pubbliche quelle aziende che sposano i principi di sostenibilità ambientale. Introdurre nelle gare d'appalto nuovi criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che siano più vicini ai temi ambientali. Sono alcuni degli obiettivi contenuti nel "Collegato Ambiente", il disegno di legge licenziato dalla Camera ed ora all'esame della Commissione Territorio, ambiente, beni culturali di Palazzo Madama. Tra le novità c'è anche la predisposizione di un fondo per facilitare la demolizione di immobili abusivi in aree ad alto rischio idrogeologico.
La garanzia a corredo dell'offerta si riduce in presenza di certificazioni di qualità
Si cerca di dare impulso agli "appalti verdi". L'obiettivo è privilegiare nelle gare pubbliche quelle aziende che sposano i principi di sostenibilità ambientale. In particolare viene introdotto un incentivo per gli operatori economici muniti di registrazione Emas (che certifica la qualità ambientale dell'organizzazione aziendale) o di marchio Ecolabel (che certifica la qualità ecologica di "prodotti", comprensivi di beni e servizi).
Il beneficio riguarda la riduzione dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta, che scende del 30 per cento per gli operatori economici registrati al sistema di ecogestione e audit Emas, del 20 per cento per quelli in possesso del marchio di qualità ecologica della Ue, Ecolabel e del 15 per cento per gli operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o Carbon footprint di prodotto ai sensi della norma UNI EN ISO/TS 14067.
Criteri «green» per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Cresce il numero di criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del Codice dei Contratti). Il Codice dei contratti elenca, a titolo esemplificativo, i criteri di valutazione stabiliti nel bando quando la gara è aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale elenco viene integrato con nuovi punti per un orientamento della gara più vicino ai temi ambientali. I punti dell'elenco aggiunti o rinnovati:
- possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
- il criterio del costo di utilizzazione e manutenzione viene modificato (lettera f). Si richiede che in tale costo vengano presi in considerazione i consumi di energia e delle risorse naturali, le emissioni inquinanti, i costi di mitigazione degli impatti dovuti ai cambiamenti climatici, tutti riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, del bene o del servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;
- compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell'azienda, calcolate secondo i metodi che saranno stabiliti in base alla raccomandazione della Commissione europea 2013/179/UE, che riguarda metodologie per misurare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.
Cos'è il sistema Emas
A spiegare sinteticamente cos'è il sistema Emas e a dare riferimenti normativi è la documentazione d'esame del ddl elaborata dalla Camera.
«Con l'acronimo EMAS si intende il sistema comunitario di ecogestione e audit cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio dell'UE o al di fuori di esso, che si impegnano a migliorare la propria efficienza ambientale. Il primo Regolamento EMAS n. 1836 è stato emanato nel 1993 e nel 2001 è stato sostituito dal Regolamento n. 761 che, a sua volta sottoposto a revisione, è stato sostituito nel 2009 dal Regolamento n. 1221 (EMAS III). Con la Decisione n. 2013/131/UE della Commissione, del 4 marzo 2013, sono state definite le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS».
Criteri ambientali minimi (CAM) negli appalti pubblici di servizi e forniture. La politica di Green Public Procurement (Gpp)
Il DDL disciplina l'applicazione dei "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi relativi ad alcune categorie merceologiche. Si tratta dei criteri minimi che le stazioni appaltanti devono utilizzare per realizzare appalti "verdi". In particolare i CAM sono stabiliti da diversi decreti del Ministero dell'Ambiente in attuazione al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP).
Un esempio di decreto del Ministero dell'Ambiente sui CAM è il DM 23 dicembre 2013, che fissa criteri ambientali minimi di apparecchi di illuminazione e lampade destinati all'illuminazione pubblica e di cui le stazioni appaltanti devono tener conto nell'indire un appalto di forniture che sia "verde". I CAM in questo caso particolare servono a favorire una illuminazione indirizzata al risparmio energetico.
I CAM, dunque, sono parte integrante delle politiche ambientali cosiddette di Green Public Procurement (GPP), il cui intento è favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale. Politiche, fortemente caldeggiate dalla Commissione Europea che già nel 2003 invitava gli stati membri ad adottare dei Piani d'azione nazionali sul GPP per assicurarne la massima diffusione. Accogliendo le indicazioni dell'Europa, l'Italia ha adottato il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (Pan Gpp) nel 2008.
Con la nuova norma contenuta nel DDL le PA (incluse le centrali di committenza) sono obbligate a di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali inserendo nei documenti di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PAN-GPP, relativi all'acquisto di lampade e di servizi di illuminazione, ai servizi energetici per gli edifici e alle attrezzature elettriche ed elettroniche per l'ufficio.
Tale obbligo si applica, per almeno il 50 per cento del valore degli appalti (sia di importo inferiore sia di importo superiore alle soglie di rilievo comunitario) anche alle categorie di forniture e di affidamenti elencate all'art. 12 comma 2 del DDL, tra cui compaiono le categorie: arredi per ufficio e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del servizio di gestione del verde pubblico.
Sarà compito dell'Osservatorio dei contratti pubblici vigilare sull'applicazione dei criteri ambientali minimi così come disciplinati dai decreti ministeriali e monitorare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAN GPP.
di Mariagrazia Barletta
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