Arrivano i codici tributo che i contribuenti devono indicare nel modello F24 per versare l'imposta al 15 per cento, sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali. I codici riguardano professionisti e imprese che hanno aderito al nuovo Regime dei minimi 2015 o forfettario introdotto dall'ultima legge di Stabilità.
Vi possono fare ingresso i professionisti con reddito fino a 15mila euro, che non abbiano speso più di 5mila euro lordi in un anno per dipendenti o collaboratori (compresi quelli a progetto). Per entrare nel regime (e rimanerci), inoltre, bisogna non oltrepassare la soglia relativa all'acquisto di beni strumentali, fissata in 20mila euro in un anno (non rientrano nel computo i beni immobili utilizzati per la professione).
I nuovi codici arrivano con la Risoluzione dell'11 giugno 06/2015 n. 59 dell'Agenzia delle Entrate. I codici sono tre:
- "1790" (acconto prima rata),
- "1791" (acconto seconda rata o in unica soluzione).
- "1792" (saldo)
Nel modello F24 i codici sono esposti nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati". Sempre per quanto riguarda la compilazione, nella casella "anno di riferimento" va riportato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.
Infine - ricordano dalle Entrate - «il codice tributo "1792" è utilizzabile anche in corrispondenza degli "importi a credito compensati". Per i codici tributo "1790" e "1792", in caso di versamento rateale, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." è riportato il numero della rata nel formato "NNRR" dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un'unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con "0101"».
DOCUMENTI:
» Risoluzione del 11/06/2015 n. 59 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, dell'imposta sostitutiva sul regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
pubblicato il: