Il ministero dei Beni e delle Attività culturali emana un decreto che accorcia i tempi per l'attuazione delle detrazioni fiscali destinate alla ristrutturazione e all'efficientamento energetico delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
È in Gazzetta Ufficiale il decreto 7 maggio 2015, che dà attuazione alle disposizioni previste dal decreto cosiddetto «Artbonus» (DL 83/2014). Nonostante il nuovo DM definisca l'agevolazione nei minimi particolari, per usufruire del bonus bisognerà attendere un altro provvedimento: ci sono ancora da definire, infatti, le modalità telematiche per la presentazione delle richieste, che gli interessati dovranno inviare al Mibact per potersi vedere riconosciuta l'agevolazione. Le risorse saranno assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Per favorire la riqualificazione e per migliorare le strutture ricettive, il decreto Artbonus prevedeva per le imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro per una certa tipologia di interventi. Negli interventi agevolabili erano compresi quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia e anche interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e altri volti all'incremento dell'efficienza energetica. Interventi che ora il decreto attuativo definisce nel dettaglio.
Il decreto del 2014 prevedeva di mantenere l'agevolazione per tre periodi d'imposta consecutivi e fino all'esaurimento delle risorse stanziate, fissate, queste ultime, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019. Il 10 per cento di queste somme era previsto fosse destinato, per ciascun anno, alla concessione del credito d'imposta per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi ammessi all'agevolazione. Aspetti, questi, mantenuti nel decreto attuativo.
I dettagli del credito d'imposta fissati dal DM
Quali strutture ne usufruiscono
Le strutture ammesse - esistenti alla data del 1° gennaio 2012 - devono avere almeno sette camere. Rientrano nell'agevolazione: gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle strutture individuate come "alberghiere" dalle specifiche normative regionali.
Quali interventi vi rientrano
Il decreto attuativo dettaglia gli interventi agevolabili. Nella categoria "ristrutturazione edilizia" rientrano un vasto numero di interventi:
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi esistenti;
- demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del DLgs 42/2004;
- ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, ad esclusione di immobili vincolati ai sensi del DLgs 42/2004;
- interventi di miglioramento e adeguamento sismico;
- modifica dei prospetti dell'edificio;
- realizzazione di balconi e logge;
- recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
- sostituzione di serramenti esterni non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali.
Nelle spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, rientrano:
- Il rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione con altre in grado di assicurare migliori performance in termini di sicurezza, efficienza energetica e prestazioni;
- mobili e complementi d'arredo da interno e da esterno, mobili fissi e apparecchi di illuminazione;
- pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;
- arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive;
- sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico);
- installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
- installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa.
Tra gli interventi agevolabili ci sono anche quelli di eliminazione delle barriere architettoniche, tra i quali rientrano la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica). È agevolabile anche la realizzazione ex novo di impianti sanitari per persone portatrici di handicap.
Tra gli interventi di incremento dell'efficienza energetica, è compresa l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e di schermature solari esterne mobili. Vi rientrano anche: la coibentazione degli immobili, l'installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua; la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++).
Le caratteristiche dell'agevolazione
Il credito d'imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto nella misura del 30 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. L'agevolazione è concessa fino all'importo massimo di 200mila euro nei tre anni d'imposta e non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale, riferite alle stesse voci di spesa.
Possono essere detratti più interventi rientranti tra quelli agevolabili, ma fino ad un importo massimo di 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera. Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, che vanno presentate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
di Mariagrazia Barletta
IL DECRETO
» Decreto 7 maggio 2015. Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere. (GU Serie Generale n.138 del 17-6-2015)
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