ANIT - Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico ha predisposto una serie di strumenti per aiutare il professionista ad effettuare i calcoli previsti dai nuovi provvedimenti che rendono l'attestato di prestazione energetica pienamente operativo. Si tratta dei decreti che danno attuazione alla legge 90/2013 e che, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, provvedono a introdurre le prescrizioni minime, le modalità di verifica per edifici di nuova costruzione ed esistenti in funzione dell'ambito di intervento. I decreti definiscono anche i requisiti dell'edificio ad energia quasi zero e modificano le linee guida nazionali per la certificazione energetica, proponendo un nuovo indicatore per la classificazione e un nuovo modello di attestato.
Le principali novità vengono presentate in un video dall'ing. Valeria Erba, presidente dell'ANIT. «Cambierà l'ambito di applicazione, con il decreto 192 siamo abituati a parlare di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, con il nuovo decreto "Requisiti minimi" parleremo invece di ampliamenti e ristrutturazioni importanti e di riqualificazione energetica» spiega l'ing.
Nel dettaglio gli ambiti di applicazione comprendono: interventi di nuova costruzione, ossia realizzati con permesso di costruire presentato dopo il 1° ottobre 2015; demolizione e ricostruzioni, qualunque sia il titolo abilitativo e la dimensione dell'intervento; ampliamenti e sopraelevazioni, laddove la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3.
Ci sono poi le ristrutturazioni importanti, che si dividono in primo e secondo livello. Nelle ristrutturazioni importanti di primo livello, l'intervento, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.
Nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello l'intervento interessa l'involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
Altro ambito di applicazione riguarda le riqualificazioni energetiche. Vi rientrano gli interventi non inseribili nelle precedenti categorie. Questi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore.
Quali sono le prescrizioni e verifiche da affrontare? «In maniera sintetica, spiega l'ing. Valeria Erba, per il primo grande ambito di applicazione che riguarda nuove costruzioni, demolizioni e ampliamenti e ristrutturazioni importanti di primo livello, dovrò verificare l'intero edificio, ricorrendo a diversi parametri: indici di prestazione energetica, il coefficiente medio globale di scambio termico, l'area solare equivalente estiva, U limite per divisori interni; dovrò verificare le prestazioni estive dell'involucro, i rendimenti limite, alcuni requisiti impiantistici; dovrò rispettare gli obblighi sull'utilizzo delle fonti rinnovabili previsti dal Dlgs 28/2001».
«Gli indici di prestazione energetica saranno verificati con il metodo dell'edificio di riferimento, per cui questi indici di prestazione non sono più confrontati con degli indici tabellari, ma vanno calcolati di volta in volta».
Il secondo ambito di applicazione riguarda le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le riqualificazioni energetiche, per cui i requisiti si applicano solo alla superficie oggetto di intervento. Per cui se l'intervento insiste su una superficie esterna, dovrò verificare che la sua trasmittanza rispetti le trasmittanze limite previste dal decreto; dovrò verificare nel caso delle superfici trasparenti, il fattore di trasmissione solare che deve essere inferiore a 0,35, e dovrò verificare, solo per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, anche il coefficente medio di scambio termico». Ci sono poi «dei requisiti minimi sugli impianti termici». [vedi il video su youtube].
Per tutti gli ambiti di applicazione - sottolinea ancora l'ing. Erba -. sono diventate più restrittive le verifiche termoigrometriche, bisogna verificare l'assenza di formazione di muffa e, per gli edifici di nuova costruzione, l'assenza totale di condensa interstiziale.
Per approfondire
» Una sintesi del decreto sui requisiti minimi di prestazione energetica, effettuata dall'ANIT, è disponibile online: docs.anit.it
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