Tessera professionale europea: per ora gli architetti sono esclusi

Lo dice il regolamento di esecuzione alla direttiva 2013/55/Ue

La Commissione europea ha adottato il regolamento sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta, che va ad attuare le novità inserite nell'ultima versione direttiva sulle qualifiche professionali (direttiva 2013/55/Ue).

Sono evidenti i vantaggi che derivano dalla diffusione della tessera professionale, ma la sua applicazione - almeno per ora - non è prevista per gli architetti. Ad affermarlo è proprio il regolamento sulla procedura di rilascio della tessera, che si applica a partire dal 18 gennaio 2016.

Nelle prime fasi la tessera sarà a disposizione di cinque professioni: infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare. Per tali professioni - viene affermato nel regolamento - sussistono le condizioni previste all'articolo 4 bis, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE. Tra queste condizioni ci sono: l'esistenza di una significativa mobilità, o una significativa potenziale mobilità, nella professione interessata; e la presenza di un sufficiente interesse manifestato dalle parti interessate.

Sono dunque cinque le professioni che da subito beneficeranno della tessera, ci sono poi altre categorie che per ora sono in una sorta di limbo, ossia si sta valutando l'opportunità di estendere anche ad altre professioni i benefici della tessera professionale, ma tra queste gli architetti non compaiono. Si tratta di medici, ingegneri, infermieri specializzati e farmacisti specializzati, per i quali si stanno portando avanti ulteriori approfondimenti. 

Quanto ai vantaggi, questi sono ben spiegati da Confprofessioni. «Per quanto riguarda i liberi professionisti, la Commissione non prevede nessun impatto negativo, considerato anche che l'EPC è une procedura volontaria, ma anzi ritiene che essi potranno godere di significativi benefici. Per esempio, avranno dei tempi certi, posto il riconoscimento tacito in caso di mancato riscontro entro i termini. Inoltre, nel caso di prestazione di servizi su base temporanea e occasionale (senza implicazioni per la sicurezza e la salute), saranno autorizzati a esercitare per un periodo di 18 mesi (contro i 12 mesi della normativa attuale) e potranno richiedere l'EPC per più Stati membri, in sostituzione della dichiarazione preventiva che ora dovrebbero fare per ciascuno Stato».

«Inoltre - continuano da Confprofessioni - i documenti richiesti saranno semplificati: in particolare, non servirà presentare i documenti emessi dalla stessa autorità competente dello Stato di origine. Ma le agevolazioni saranno molte altre ancora, dalla maggiore sicurezza dei dati personali grazie all'uso dell'IMI al fatto che i professionisti non dovranno più ricercare le autorità competenti nello Stato ospitante, poiché le richieste vi saranno direttamente indirizzate. Riguardo il meccanismo di allerta, il regolamento approfondisce questioni quali le informazioni contenute nei messaggi di allerta o l'accesso ai messaggi tramite IMI; anche in quest'ambito, viene garantita la massima attenzione alla protezione dei dati». [vedi www.confprofessioni.eu].

DOCUMENTI
» Il testo della direttiva 2005/36/Ce modificata dalla direttiva 2013/55/Ue

» Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

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