Disco verde per la legge europea 2014, uno degli strumenti (l'altro è la legge di delegazione europea) di adeguamento all'ordinamento dell'Ue. Il Senato ha approvato in via definitiva il DDL, che diventa legge.
Il provvedimento, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene una novità in tema di sicurezza nei piccoli cantieri edili.
In particolare, i piccoli lavori edili di durata superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi - anche se non espongono i lavoratori a rischi particolari (quelli elencati nell'Allegato XI al TU 81/08) - ritornano ad essere soggetti alle "Misure per la salute e sicurezza nei cantieri" fissate dal Titolo IV del DLgs 81/08.
Il provvedimento nasce per iniziativa del Governo, per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'UE. L'impulso arriva dalla necessità di chiudere alcune procedure di infrazione e di rispondere ai rilievi arrivati da Bruxelles. Tra questi, il caso EU pilot 6155/14/EMPL. Dietro alla sigla, c'è una procedura preconteziosa, avviata dalla Commissione europea a marzo 2014, nella quale venivano richieste alle autorità italiane informazioni circostanziate riguardo ad alcune novità che il decreto del Fare (DL 69/2013) aveva introdotto in materia di sicurezza sul lavoro e nei cantieri temporanei e mobili.
I rilievi da Bruxelles si soffermavano sulla deroga in materia di sicurezza dei cantieri introdotta dal decreto del Fare con una modifica all'articolo 88, comma 2, lettera g-bis del DLgs 81/08. Il decreto del Fare escludeva dall'applicazione delle misure per la sicurezza dei cantieri, espresse dal Capo I del Titolo IV del TU, i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché i piccoli lavori la cui durata presunta non fosse superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non esponessero i lavoratori ai rischi di cui all'Allegato XI. Allegato che elenca i lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
L'Italia, così è costretta a rivedere la deroga. Dunque i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento saranno esclusi dalle norme del Capo I solo se non comporteranno lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X; mentre i piccoli lavori edili di durata superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, ritorneranno ad essere inclusi nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV, anche se non espongono i lavoratori a rischi particolari.
Il testo del provvedimento
» Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014
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