Regime dei minimi: opzione ancora valida per chi ha iniziato l'attività nel 2015

Chi nel 2015 ha iniziato una nuova attività e non ha manifestato l'opzione per il vecchio Regime dei minimi con forfait al 5 per cento, potrà comunque avvalersene, se in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Basta comunicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2015 (da presentarsi nel 2016), allegandovi il modello predisposto per la dichiarazione Iva. A fornire chiarimenti in merito è un parere espresso dall'Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello, confluito nella risoluzione 67 E.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce anche che potranno avvalersi del vecchio Rregime dei minimi del 2012 o "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" (nato con la legge 15 luglio 2011, n. 111) anche coloro che hanno iniziato la nuova attività nel 2015, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe (legge 11/2015) e che dunque non potevano sapere che il Regime agevolato cancellato dalla legge di Stabilità 2014, sarebbe stato dopo poco riportato in vita.

«L'applicazione del regime fiscale di vantaggio - affermano dalle Entrate - è espressione di una specifica scelta del contribuente, soggetta, in quanto tale, alla disciplina in materia di opzioni prevista dal DPR n. 442 del 1997». Il contribuente che intende avvalersi del Regime di vantaggio 2012 è tenuto a comunicare l'opzione effettuata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA «la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto».

Cosa succede per le fatture emesse?
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della risoluzione (ossia entro il 22 agosto) o entro la prima liquidazione Iva successiva se la stessa scade dopo il predetto termine, il contribuente potrà apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell'imposta.

«In particolare [...] per le operazioni attive il contribuente potrà emettere nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini Iva) per correggere l'attribuzione dell'Iva in rivalsa al cessionario o committente, che a sua volta è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa».

L'eventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta potrà essere chiesta a rimborso.

IL DOCUMENTO
» Agenzia delle Entrate, Risoluzione 67/E

pubblicato il: - ultimo aggiornamento: