L'IRAP non è dovuta in presenza di scarsi investimenti e in assenza di dipendenti

La sentenza della Corte di Cassazione

L'esiguità di investimenti e di organizzazione dei fattori produttivi non basta a rendere un'attività «autonomamente organizzata», e come tale, non fa scattare l'assoggettamento all'IRAP. 

Sono le conclusioni espresse da una recente sentenza della Corte di Cassazione (13488/2015), che rigetta il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate contro un contribuente che aveva richiesto il rimborso dell'IRAP versata dal 1999 al 2002.

La Corte Suprema, ricorda, poi, quanto è ormai consolidato in giurisprudenza. Un contribuente, che non si trovi in un rapporto di collaborazione o subordinato, è tenuto al pagamento dell'imposta al verificarsi di una delle seguenti condizioni: utilizzo di beni strumentali eccedenti le necessità minime per poter esercitare la propria attività, e impiego in maniera non occasionale del lavoro altrui. È al contribuente che chiede il rimborso dell'imposta - ricorda ancora la sentenza - che spetta l'onere di dimostrare l'assenza di tali condizioni, mentre l'accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile.

In particolare, secondo la sentenza, l'inesistenza o l'esiguità di investimenti e di organizzazione dei fattori produttivi non implica la presenza di «autonoma organizzazione» e dunque non fa scattare l'assoggettamento all'IRAP. Significa che in assenza di dipendenti e di investimenti importanti in beni strumentali l'imposta non è dovuta. Nel caso specifico, l'attività del contribuente era caratterizzata da «assenza di lavoro dipendente o di collaborazione di terzi, esiguità dei beni strumentali di proprietà, e non utilizzo di capitali di prestito».

«La presenza di beni strumentali di valore superiore ad euro 10.000,00 e di uno studio professionale di 50 mq., non possono ritenersi di per sé indicativi, alla stregua dei su esposti criteri, della sussistenza dell'autonoma organizzazione, mentre la partecipazione all'attività dello studio associato - incidendo questa, ai fini IRAP, a carico di soggetto diverso (vale a dire la medesima associazione tra professionisti) - si appalesa dei tutto irrilevante ai fini della presente controversia», afferma in ultimo la Corte, rigettando il ricorso.

 

pubblicato il: