Il disegno di legge delega per la riforma della pubblica amministrazione è stato approvato in via definitiva dal Parlamento ed è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Tra le novità in vigore già dal 28 agosto c'è la revisione del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche. Un provvedimento, dunque, che per diventare attuativo non ha bisogno del Decreto legislativo che sarà emanato dal Governo sulla base dei "paletti" stabiliti dalla legge delega.
La legge delega, infatti, va subito a cambiare le disposizioni sul procedimento amministrativo, aggiungendo un nuovo articolo, il 17-bis, alla legge 241/1990. Il nuovo articolo prevede che in caso di adozione di provvedimenti amministrativi per i quali sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta, di competenza di altre amministrazioni pubbliche, queste devono comunicare le loro decisioni entro trenta giorni, altrimenti scatta il silenzio-assenso. Il nuovo istituto trova dunque applicazione nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e non tra queste ultime e il privato.
Il termine può essere interrotto una sola volta per particolari esigenze istruttorie o per richieste di modifica, purché siano motivate e formulate entro i 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento inoltrato dall'amministrazione procedente. Ricevute le integrazioni, l'assenso o il nulla osta sono resi nei successivi trenta giorni.
Il silenzio-assenso è esteso anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. In tal caso il termine oltre il quale scatta il silenzio-assenso è di 90 giorni dal ricevimento della richiesta dall'amministrazione procedente.
LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124
» Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
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