La legge delega per la riorganizzazione della PA pubblicata in «Gazzetta» introduce alcune modifiche in materia di poteri di autotutela delle pubbliche amministrazioni. Il provvedimento, all'articolo 6, riscrive alcuni passaggi della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, intervenendo in particolare sul potere di annullamento d'ufficio, specificando che l'amministrazione può agire non più entro un «termine ragionevole», ma entro 18 mesi dall'adozione dei provvedimenti di autorizzazione. Le novità introdotte in materia saranno già in vigore dal 28 agosto.
Una prima novità riguarda la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e i relativi casi di regolarizzazione. Nel caso in cui venga accertata la non rispondenza ai requisiti di legge, per evitare l'inibitoria, l'amministrazione competente, se è possibile, invita il privato a conformare l'attività alla normativa vigente e deve farlo - è qui la novità - con un atto motivato che indichi le misure da adottare. Contemporaneamente viene disposta la sospensione dell'attività. Resta confermato che il termine per provvedere alla regolarizzazione non può essere inferiore a 30 giorni. Decorso tale termine senza che le misure siano adottate, l'attività viene vietata.
Trascorso il termine per i provvedimenti di inibitoria, pari a 60 giorni o a 30 nel caso di SCIA edilizia, l'amministrazione può comunque far ricorso all'annullamento d'ufficio, ma ha un tempo limitato, ossia non superiore a 18 mesi dall'adozione dei provvedimenti di autorizzazione. Si tratta di un'importante novità, tale vincolo temporale prima non esisteva, ma l'amministrazione poteva procedere all'annullamento del provvedimento illegittimo «entro un termine ragionevole», recitava la legge. Non si dava una scadenza e l'espressione «termine ragionevole» - si legge nella documentazione per l'esame del progetto di legge elaborata dalla Camera - costituiva «un parametro indeterminato ed elastico», spettava «all'amministrazione il compito di individuarlo in concreto, in considerazione degli interessi coinvolti». In definitiva l'amministrazione definiva il termine in maniera piuttosto discrezionale.
Il limite di 18 mesi salta in caso di provvedimenti «conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato». In questo caso, infatti, l'annullamento può essere disposto anche una volta decorso il termine dei 18 mesi.
Viene inoltre abrogata la disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2005 (art. 1, comma 136, legge 311/2004), che consente l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso, al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche.
LEGGE 7 agosto 2015, n. 124
» Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015)
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