Il geometra non ha competenze per quanto riguarda la funzionalità statica delle opere in cemento armato. Per modeste costruzioni può occuparsi di aspetti architettonici, ma per i calcoli deve affidarsi ad un architetto o ad un ingegnere. Esclusa poi ogni competenza dei geometri in caso di opere da eseguire in zone sismiche. È la conclusione a cui giunge un recente parere depositato dal Consiglio di Stato.
Modestia delle costruzioni civili e incolumità delle persone: sono i due concetti che definiscono i limiti delle competenze dei geometri nel campo del cemento armato. Quello della modestia è un concetto che viene modellato col tempo a colpi di sentenze, ma ancora resta indeterminato. A complicare ancora di più il tutto e a a rendere ancor più labili i confini tra diverse competenze, ha provveduto l'abrogazione dell'art, 1, comma 1 del Regio decreto 2229 del 1939 per effetto del Dlgs 212 del 2010. A chiedere di far luce sull'annosa questione, sulla quale la giurisprudenza non ha sempre dato risposte univoche, è la Regione Toscana. L'ente chiama in aiuto il Consiglio di Stato che risponde con il parere 2539 del 2015.
I giudici amministrativi passano in rassegna le leggi in materia e la giurisprudenza anche alla luce dell'abrogazione della disposizione contenuta nel Regio decreto del 1939, che riservava agli architetti e agli ingegneri la progettazione di opere in conglomerato cementizio semplice o armato, la cui stabilità potesse interessare l'incolumità delle persone. Secondo la sentenza, bisogna far riferimento ad un principio regolatore che «deve sovrintendere all'esercizio delle competenze dei vari ordini professionali e applicare tale principio regolatore nel delineare la linea di demarcazione tra le competenze di ingegneri ed architetti, da un lato, e quelle di geometri o periti industriali, dall'altro». Tale principio è dato, secondo Palazzo Spada, dalla tutela della pubblica incolumità.
A mettere un importante limite all'attività professionale dei geometri è il Regio decreto 274 del 1929 (lettere l, ed m, articolo 16). E su questo si basano le più importanti conclusioni del parere. Il geometra non ha competenze per quanto riguarda la funzionalità statica delle opere in cemento armato. Non può occuparsi del calcolo delle strutture, ma nulla vieta alla categoria di occuparsi della semplice progettazione architettonica di modeste costruzioni civili, stando attendi a non eludere i limiti stabiliti dal Regio decreto del 1929.
«In tale prospettiva - si legge nella sentenza - che si basa anche sul principio generale della collaborazione tra titolari di diverse competenze professionali, nulla impedisce che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l'attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della "modesta" costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra».
«Non si tratta, quindi, di assicurare la mera presenza di un ingegnere progettista delle opere in cemento armato, che controfirmi o si limiti ad eseguire i calcoli (Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2011, n. 18038). Il professionista, che svolge la progettazione con l'uso del cemento armato, deve pertanto essere competente a progettare e ad assumersi la responsabilità del segmento del progetto complessivo riferito alle opere in cemento armato [...] nel senso appunto che l'incarico non può essere affidato al geometra, che si avvarrà della collaborazione dell'ingegnere, ma deve essere sin dall'inizio affidato anche a quest'ultimo per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità».
Nel caso di strutture in zone sismiche, il Consiglio di Stato esclude la competenza dei geometri. I tal caso la progettazione statica ha la prevalenza e «il professionista capofila non potrà che essere l'ingegnere o l'architetto».
IL DOCUMENTO
» Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 2539 del 4 settembre 2015
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