Compiti diretti di prevenzione incendi e primo soccorso anche in aziende e studi con più di 5 lavoratori

Anche nelle aziende e negli studi professionali con più di cinque lavoratori, il datore di lavoro può svolgere in maniera diretta i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. La novità, in vigore dal 24 settembre, è contenuta in uno dei decreti attuativi del Jobs Act. Si tratta del DLgs 151 del 2015, che ha modificato molti punti del Testo unico Sicurezza (vedi: "Testo unico Sicurezza, on line la versione aggiornata al DLgs 151/2015").

Il decreto attuativo del Jobs Act va infatti a modificare l'articolo 34 del DLgs 81/08, facendo cadere il limite di 5 lavoratori previsto per lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso e di prevenzione degli incendi e di evacuazione da parte del datore di lavoro. La conseguenza è che tali funzioni possono essere svolte direttamente dal datore di lavoro anche nelle imprese o unità produttive con più di 5 lavoratori. Come era già stabilito anche prima dell'entrata in vigore del DLgs 81/2015, il datore di lavoro deve, però, frequentare corsi di formazione di durata variabile tra 16 e 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro.

La facoltà del datore di lavoro di provvedere direttamente ai compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione viene meno nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è obbligatoria (aziende industriali in cui sono presenti sostanze pericolose in misura maggiore di specifiche quantità, soggette all'obbligo di notifica e di rapporto ai sensi dello stesso D.Lgs. 81/2008; centrali termoelettriche; impianti nucleari, impianti ed installazioni con presenza di radiazioni ionizzanti e impianti di gestione di rifiuti radioattivi; aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; aziende industriali con oltre 200 lavoratori; industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori).

Restano, inoltre, le limitazioni stabilite all'allegato II del DLgs 81/08. L'allegato II dettaglia i casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Tali casi riguardano le aziende artigiane e industriali e le aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, le aziende della pesca fino a 20 lavoratori, e altre aziende fino a 200 lavoratori.

di Mariagrazia Barletta

Per approfondire:

» La versione aggiornata del DLgs 81/08

» Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU Serie Generale n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53)

 

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