Il DDL "Concorrenza" appena licenziato alla Camera, introduce alcune novità sul fronte delle assicurazioni RC professionali. Le polizze non possono contenere clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Devono, invece, prevedere la copertura di sinistri anche per richieste di risarcimento presentate, per la prima volta, entro dieci anni dalla scadenza della polizza. Naturalmente le richieste devono far riferimento a errori del professionista commessi nel periodo di vigenza della polizza.
Il DDL, che ora dovrà passare al vaglio dell'altro ramo del Parlamento, all'articolo 12, modifica l'articolo 3, comma 5, del DL 138 del 2011, ossia il provvedimento che ha introdotto l'obbligo per i professionisti di riferire al cliente - al momento dell'assunzione dell'incarico - gli estremi della polizza ed il relativo massimale.
Se il provvedimento andrà in porto, dunque, non ci sarà più spazio per le clausole cosiddette "claims made", dichiarate illegittime dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 3622 del 2014). In particolare la polizza "claims made" copre i reclami fatti per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione. In altre parole è coperta la richiesta di risarcimento del danno presentata in corso di validità del contratto.
Tali clausole contrastano con quanto previsto dall'articolo 1917 del codice civile, secondo il quale «Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi».
In ogni caso, è bene fare attenzione sempre alla garanzia postuma. Questa prevede che alla scadenza della polizza, ad esempio in caso di cessazione dell'attività, l'assicurazione possa essere estesa alla copertura di sinistri denunciati agli assicuratori in un periodo di tempo, di durata determinata, successivo alla data di cessazione della polizza. I sinistri devono riguardare, però, comportamenti colposi avvenuti durante la durata o efficacia del contratto.
Infine, l'articolo 31-bis del DDL Concorrenza, va a modificare l'art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012 e quindi quanto disposto in tema di compenso per le prestazioni professionali. In particolare viene specificato che sia resa per iscritto - ed eventualmente anche in forma digitale - la comunicazione ai clienti in cui si specifica il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili per lo svolgimento della commessa, gli estremi della polizza assicurativa.
di Mariagrazia Barletta
» Disegno di legge: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"
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