Se il permesso di costruire è stato richiesto prima dell'entrata in vigore dei decreti contenenti i requisiti minimi di efficienza energetica e le linee guida per la certificazione energetica, bisogna seguire le norme contenute in quei Dm o la vecchia normativa? Come ci si regola per la redazione di un APE se coesistano porzioni di immobile adibite ad usi diversi? Sono alcune domande frequenti riscontrate dal Ministero dello Sviluppo Economico, in merito alle nuove regole sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e per la redazione dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica), ossia i decreti ministeriali del 26 giugno 2015, in vigore dal 1° ottobre. Le risposte, elaborate dal MiSE con il supporto dell'ENEA e del CTI, sono pubblicate sul sito mise.gov.it.
Sono molte le questioni affrontate nelle FAQ. Tra queste vi è una questione che riguarda i permessi di costruire presentati prima del 1° ottobre. Non esistendo delle norme transitorie, viene chiesto cosa succede per le richieste di permesso di costruire presentate prima dell'entrata in vigore del decreto requisiti e/o delle linee guida nazionali. Bisogna applicare vecchie o nuove norme? Dipende dai casi, precisano dal Ministero.
«I requisiti minimi da rispettare - scrivono - dipendono dalla data di richiesta del titolo abilitativo. La procedura e la normativa da seguire è quella in vigore a tale data. La redazione dell'AQE a cura del direttore dei lavori avverrà secondo le procedure e le metodologie di calcolo vigenti alla data della richiesta del permesso a costruire. L'attestato di prestazione energetica deve essere redatto seguendo la legislazione e la normativa in vigore al momento della produzione dell'attestato. Dal 1° ottobre 2015 varrà quindi solo la nuova procedura (DM interministeriale 26 giugno 2015) di redazione dell'APE».
Un'altra questione riguarda la redazione di un APE quando coesistono diversi usi in uno stesso immobile. Riferendosi all'articolo 1 delle nuove linee guida per la redazione degli APE, il Ministero afferma che «nel caso in cui coesistano porzioni di immobile adibite ad usi diversi, laddove non sia possibile trattare separatamente diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato». «Da tenere presente - precisano - che, considerando la metodologia di calcolo, è praticamente sempre possibile poter suddividere in zone termiche; tuttavia, nei rari casi in cui questo non sia possibile, si suggerisce di classificare secondo la destinazione d'uso prevalente».
IL DOCUMENTO
» Efficienza energetica degli edifici. Le risposte alle FAQ elaborate dal MiSE in collaborazione con CTI e ENEA
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