La formazione di elenchi di professionisti basata su titoli preferenziali che privilegiano chi opera in un determinato territorio è una distorsione della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato dei servizi professionali. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, mossa da un esposto del Consiglio Nazionale dei Geologi, si esprime su alcune restrizioni comparse in un avviso di gara esplorativo finalizzato alla costituzione di un elenco di professionisti a cui affidare incarichi di microzonazione sismica e di analisi della condizione limite per l'emergenza in alcuni Comuni a rischio delle Marche.
Il caso riguardava affidamenti in economia, leciti, perché l'importo massimo di ciascun servizio da affidare non superava i 20mila euro. Nessuna procedura selettiva concorsuale, ma l'obiettivo era esclusivamente l'individuazione di soggetti da inserire in elenchi cui eventualmente attingere per affidamenti di incarichi specifici, seguendo il criterio di rotazione. Ma, l'avviso di gara introduceva alcuni criteri premianti, tra questi il criterio della documentata "conoscenza approfondita del territorio" in cui doveva essere svolto l'incarico. Una discriminante che valeva 35 punti su 100 e definita dall'Antitrust «una ingiustificata restrizione alla prestazione dei servizi in questione».
«Ogni professionista, anche attivo in altri ambiti territoriali ma con esperienza nei servizi affidati - rileva la nota dell'Authority - sarebbe in grado, avvalendosi della tecnologia in uso nel settore, di acquisire la necessaria conoscenza delle caratteristiche geologiche e strutturali del territorio, a prescindere dall'ambito nel quale ha svolto la propria attività pregressa e/o dall'albo professionale di appartenenza».
«In altri termini, il criterio di selezione previsto è idoneo a favorire i professionisti già attivi nel territorio, in violazione del principio di non discriminazione che vieta di effettuare una selezione di concorrenti "privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nell'ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni».
Il DOCUMENTO
» Bollettino N. 35 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
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