Negli affidamenti dei servizi di ingegneria i cosiddetti «servizi di punta» non sono frazionabili in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti. Ciascuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento. A chiarirlo è l'ANAC con il parere 156 del 2015.
Il parere dell'Authority nasce da un'istanza avanzata da una società di costruzioni che contestava il provvedimento di esclusione disposto nei confronti del raggruppamento temporaneo di imprese, costituito per partecipare ad una gara, in quanto considerato privo del requisito relativo ai cosiddetti «servizi di punta». Il RTP designato per la progettazione definitiva ed esecutiva non soddisfaceva, secondo la stazione appaltante, tale requisito.
L'Autorità ricorda un parere del 2014 (parere 107 del 21 maggio) nel quale è stato precisato che «Negli affidamenti dei servizi di ingegneria, ai sensi del comma 8 dell'articolo 261 del d.p.r. n. 207/2010, il requisito di cui all'articolo 263 comma 1, lettera c), concernente i c.d. servizi di punta, non è frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti e, pertanto, ognuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento».
Inoltre: «La non frazionabilità del requisito dei servizi di punta - afferma l'Autorità guidata da Raffaele Cantone - non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara. È sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento»
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