Contributi Inarcassa: per la Cassazione sono nulli in caso di iscrizione ad altra gestione obbligatoria

In presenza di un'iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, anche se diretta al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo, è preclusa l'iscrizione ad Inarcassa, e i contributi, eventualmente versati alla Cassa di architetti e ingegneri nel periodo di doppia contribuzione, sono inefficaci. A nulla vale, inoltre, il criterio della prevalenza dell'attività svolta. È questa la conclusione a cui giunge la Corte di Cassazione nella sentenza 23687 del 2015, appena depositata.

La sentenza risolve la controversia nata tra Inarcassa e un professionista, il quale aveva avanzato alla Cassa nazionale di previdenza per architetti e ingegneri domanda per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, domanda che anche secondo la corte d'appello territoriale andava rigettata giacché il ricorrente risultava iscritto contemporaneamente a Enasarco. Trattandosi di una previdenza obbligatoria per tutti gli agenti e rappresentanti di commercio, secondo la Corte territoriale, il professionista non poteva essere iscritto all'Enasarco e contemporaneamente a Inarcassa, nonostante la contribuzione a Enasarco fosse di «natura integrativa e non sostitutiva del relativo trattamento pensionistico».

Volume d'affari professionale preponderante rispetto a quello conseguito con il lavoro assolutamente marginale di rappresentante, trattamento Inarcassa superiore a quello Enasarco, natura integrativa del trattamento Enasarco. Erano le tre motivazioni portate a sua difesa dal ricorrente, ma tutte bocciate.

La Cassazione ricorda innanzitutto il contenuto dell'art. 2 della legge 1046 del 1971, secondo il quale: «A decorrere dal primo gennaio 1972 sono esclusi dalla iscrizione alla cassa degli ingegneri e architetti gli iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata». Come conseguenza di tale divieto, i periodi di doppia iscrizione non sono utilizzabili al fine della maturazione dell'anzianità contributiva.

IL DOCUMENTO

» Corte di Cassazione - Area Civile, Sezione "L", sentenza numero 23687 del 2015.

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