In presenza di un'iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, anche se diretta al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo, è preclusa l'iscrizione ad Inarcassa, e i contributi, eventualmente versati alla Cassa di architetti e ingegneri nel periodo di doppia contribuzione, sono inefficaci. A nulla vale, inoltre, il criterio della prevalenza dell'attività svolta. È questa la conclusione a cui giunge la Corte di Cassazione nella sentenza 23687 del 2015, appena depositata.
La sentenza risolve la controversia nata tra Inarcassa e un professionista, il quale aveva avanzato alla Cassa nazionale di previdenza per architetti e ingegneri domanda per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, domanda che anche secondo la corte d'appello territoriale andava rigettata giacché il ricorrente risultava iscritto contemporaneamente a Enasarco. Trattandosi di una previdenza obbligatoria per tutti gli agenti e rappresentanti di commercio, secondo la Corte territoriale, il professionista non poteva essere iscritto all'Enasarco e contemporaneamente a Inarcassa, nonostante la contribuzione a Enasarco fosse di «natura integrativa e non sostitutiva del relativo trattamento pensionistico».
Volume d'affari professionale preponderante rispetto a quello conseguito con il lavoro assolutamente marginale di rappresentante, trattamento Inarcassa superiore a quello Enasarco, natura integrativa del trattamento Enasarco. Erano le tre motivazioni portate a sua difesa dal ricorrente, ma tutte bocciate.
La Cassazione ricorda innanzitutto il contenuto dell'art. 2 della legge 1046 del 1971, secondo il quale: «A decorrere dal primo gennaio 1972 sono esclusi dalla iscrizione alla cassa degli ingegneri e architetti gli iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata». Come conseguenza di tale divieto, i periodi di doppia iscrizione non sono utilizzabili al fine della maturazione dell'anzianità contributiva.
IL DOCUMENTO
» Corte di Cassazione - Area Civile, Sezione "L", sentenza numero 23687 del 2015.
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