Disco verde alla Camera al Collegato ambientale, il provvedimento che introduce novità in materia di green economy. Varato dal Governo Letta e collegato alla legge di Stabilità 2014, per molto tempo il testo era rimasto nei cassetti del Parlamento, poi negli ultimi tempi ha subito una accelerata e ora si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l'entrata in vigore.
Il provvedimento, dunque diventato legge, modifica il TU Edilizia, il Dpr 380 del 2001, con l'obiettivo di rafforzare la tutela dell'assetto idrogeologico. Inoltre, viene stabilito che agli atti e ai procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applica la disciplina generale sul silenzio assenso. Arrivano sconti per manufatti leggeri, questi non sono più soggetti a permesso di costruire se diretti a soddisfare esigenze temporanee o ricompresi in strutture ricettive all'aperto.
Manufatti leggeri e prefabbricati in strutture ricettive (art. 52 comma 2)
Con una modifica all'articolo 3 del Dpr 380 vengono esclusi dal novero degli interventi di nuova costruzione, e quindi non sono più soggetti a permesso di costruire, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, o depositi, magazzini e simili, purché diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, «previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico in conformità alle normative regionali di settore».
TU Edilizia e vincoli idrogeologici (art. 54)
Il Collegato ambientale modifica, inoltre, l'articolo 1 del TU, precisando che per l'attività edilizia oltre al Dpr 380/2001, bisogna far riferimento non solo alle norme contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio ma anche alla normativa di tutela dell'assetto idrogeologico. Nulla cambia ma si tratta di un passaggio che intende porre in primo piano il tema del rischio idrogeologico.
Il testo interviene anche sul fronte dello sportello unico per l'edilizia. Integrando il comma 1-bis dell'articolo 5 del TU, si precisa che lo sportello acquisisce, facendo anche ricorso alla conferenza di servizi, anche gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'assetto idrogeologico. Lo sportello unico provvederà, si legge all'articolo 5 del TU modificato, anche al rilascio «delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico- ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio». Viene precisato, inoltre, che l'esecuzione degli interventi di edilizia libera deve avvenire anche nel rispetto delle norme di tutela dal rischio idrogeologico.
Quanto al procedimento per il rilascio del permesso di costruire, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, senza che il dirigente (o responsabile d'ufficio) abbia opposto motivato diniego, non vale il silenzio assenso se l'intervento ricade in un'area in cui vi sono vincoli relativi all'assetto idrogeologico. Inoltre, non solo per gli immobili sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, ma anche in caso di vincoli idrogeologici, il termine per l'adozione del provvedimento finale decorre dal rilascio del relativo atto di assenso e il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.
Inoltre viene modificata la legge 241 del 1990, stabilendo che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applica la disciplina sul silenzio assenso contenuta nell'articolo 20 della legge sul procedimento amministrativo.
Con una modifica all'articolo 22 del TU Edilizia si afferma che gli interventi realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività, che riguardino immobili sottoposti a tutela dell'assetto idrogeologico, sono subordinati al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.
Il nuovo provvedimento, inoltre, inserisce gli interessi legati al rispetto dell'assetto idrogeologico tra quelli che devono essere considerati nel caso di demolizione di un'opera eseguita in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire.
» Il testo della legge "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"
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