Il 18 gennaio scadeva il termine per il recepimento della direttiva sulle qualifiche professionali (direttiva 2013/55/Ue), che tra l'altro ha introdotto la tessera europea per i professionisti. Il DLgs che il Governo doveva emanare entro tale data non ha avuto il via libera definitivo, e, intanto, in vista della scadenza, la Commissione europea ha implementato il portale "La tua Europa" dove i professionisti che intendono esercitare all'estero possono trovare informazioni e contatti utili.
Il sito offre informazioni sulle professioni regolamentate, sul riconoscimento delle qualifiche professionali e rimanda a link utili dove poter approfondire singoli argomenti, sono compresi recapiti telefonici o indirizzi email per ottenere servizi di assistenza.
Tessera europea professioni. A quale professionista può interessare?
Il sito si collega ad una sezione dedicata alla tessera professionale europea, che per ora, lo ricordiamo, può essere richiesta solo da infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine e agenti immobiliari. Sono dunque cinque le professioni che beneficiano della tessera.
Ci sono poi altre categorie che per ora sono in una sorta di limbo, ossia si sta valutando l'opportunità di estendere anche ad altre professioni i benefici della tessera professionale, ma tra queste gli architetti non compaiono. Si tratta di medici, ingegneri, infermieri specializzati e farmacisti specializzati, per i quali si stanno portando avanti ulteriori approfondimenti. Dunque nessuna menzione alla categoria degli architetti.
«La tessera professionale europea è un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, in uno Stato membro ospitante o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante» (vedi direttiva).
Quanto alla direttiva che il Governo italiano dovrà recepire, ricordiamo che questa introduce tirocini professionali anche per gli architetti.
Il tirocinio professionale nella direttiva Ue
Il titolo di architetto è tra quelli che gode del riconoscimento automatico. Ogni stato membro riconosce il titolo di formazione di architetto, conseguito in un altro Paese, se conforme a condizioni minime dettagliate dalla direttiva. Se conforme, gli attribuisce automaticamente, ai fini dell'accesso e dell'esercizio dell'attività professionale, lo stesso valore di un titolo rilasciato dalle proprie università. Si tratta di un principio già sancito nella prima versione della direttiva sulle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/Ce). A cambiare ora sono le condizioni minime di formazione, tra le quali fa ingresso il tirocinio.
Per godere del riconoscimento automatico, secondo la nuova direttiva, la formazione di architetto deve prevedere cinque anni di università oppure non meno di quattro anni di studi e un attestato che certifichi il completamento di due anni di tirocinio professionale.
A grandi linee, le caratteristiche del tirocinio sono già stabilite dalla direttiva. Può essere iniziato non prima di aver completato i primi tre anni di studi e almeno un anno deve essere impiegato per sviluppare abilità di base, tra cui il la direttiva annovera la «conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici». Deve essere «effettuato sotto la supervisione di una persona o di un organismo autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di origine» e può avere luogo in qualsiasi Paese.
» Il portale Ue sulle qualifiche professionali "La tua Europa"
pubblicato il: - ultimo aggiornamento: