Il gruppo di lavoro "Energia" del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, guidato da Gaetano Fede, ha redatto un documento sintetico che evidenzia gli obblighi e i compiti del professionista incaricato di redigere un Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Obiettivo del documento «non è quello di descrivere gli aspetti tecnici della procedura di attestazione della prestazione energetica, per i quali si rimanda alle sopra citate Linee Guida Nazionali, ma piuttosto di evidenziare i compiti e gli obblighi del professionista, con l'intento di garantire un servizio di qualità adeguato alla professionalità dell'ingegnere», scrivono dal CNI. Un documento, dunque, scritto per gli ingegneri, ma che il CNI intende promuovere anche tra le categorie aderenti alla Rete delle professioni tecniche.
Il testo, di poche pagine, passa in rassegna ogni operazione finalizzata alla redazione dell'attestato, dalle attività preliminari fino alla registrazione e consegna del documento finale.
Le fasi che precedono la redazione dell'APE
Nelle fasi preliminari, scrivono gli ingegneri: «Il soggetto certificatore presenta al richiedente, mediante apposita informativa, tutte le opzioni che sono consentite per accedere al servizio in termini di qualità e di costo, al fine di consentire al medesimo una scelta consapevole. Tra l'altro deve specificare: l'obbligo di sopralluogo e le eventuali prove supplementari (ad es. l'esecuzione di prove in situ)».
La procedura di attestazione: importante la verifica della documentazione e dei dati progettuali
Quanto alla procedura di attestazione, nei casi di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazione di impianti, il servizio del certificatore - viene specificato nel documento - deve almeno prevedere: «la valutazione della prestazione energetica dell'edificio a partire dai dati progettuali anche contenuti nell'attestato di qualificazione energetica; controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi e una verifica finale con l'eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali».
In caso di edifici esistenti, qualora il committente metta a disposizione documentazione utile alla valutazione delle prestazioni dell'edificio o dell'unità immobiliare, il professionista è tenuto ad «utilizzare e valorizzare» tali documenti, «unicamente previa verifica di completezza e congruità». Il CNI rimarca, dunque, quanto sia importante, non solo il sopralluogo che - non è superfluo dirlo - è sempre obbligatorio, ma anche la verifica della documentazione progettuale energetica e il controllo della congruità di questa con l'esistente.
La trasmissione e la consegna del documento
Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il certificatore consegna l'APE al richiedente, fatte salve le diverse richieste delle normative regionali. «La sottoscrizione con firma digitale dell'APE - ricordano gli ingegneri - ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà».
» IL DOCUMENTO DEL CNI
Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.). Descrizione dei servizi, della documentazione da produrre e degli obblighi per il professionista
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