La Corte dei Conti si pronuncia sui contenuti dell'articolo 93, comma 7-ter del Codice degli Appalti e afferma che qualunque attività manutentiva, che sia ordinaria o straordinaria, è esclusa dall'incentivo alla progettazione interna alla stazione appaltante.
La richiesta di chiarimento, riguardante, dunque, l'incentivo per la progettazione e per gli altri servizi interni alla stazione appaltante, proviene dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, mossa dai dubbi espressi dai sindaci dei Comuni di Ferrara e di Coriano.
Viene chiesta un'interpretazione del comma 7 ter dell'articolo 93 del Codice, attraverso il quale il cosiddetto Decreto PA (DL 90 del 2014) ha rivoluzionato l'incentivo del 2 per cento. In particolare il decreto ha previsto l'istituzione di un «Fondo per la progettazione e l'innovazione».
Le modifiche apportate dal Decreto PA
Con il DL 90/2014 viene stabilito che ogni amministrazione pubblica deve mettere da parte una somma non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o un lavoro. Risorse che sono destinate a formare il «Fondo per la progettazione e l'innovazione». La percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato da ciascuna amministrazione.
Il decreto prevede, inoltre, che, per ciascuna opera o lavoro, l'80% delle somme destinate al Fondo sarà ripartito tra il RUP e i dipendenti incaricati della redazione del progetto e dello svolgimento di altri servizi di architettura e di ingegneria (piano della sicurezza, direzione dei lavori, collaudo). Il regolamento che le amministrazioni adottano - afferma il decreto - definisce il riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, escludendo le attività manutentive.
La richiesta di chiarimento
Ed è proprio sull'esclusione delle attività manutentive che si sofferma la richiesta di chiarimento. Ci si chiede se «le opere di manutenzione siano completamente escluse dal riparto del fondo per la progettazione e l'innovazione, oppure se sia possibile distinguere tra le attività di manutenzione ordinaria, escluse dall'incentivo, e quelle di manutenzione straordinaria, che, differenziandosi dalle prime per tipologia e complessità dei lavori e richiedendo un'attività progettuale specialistica, possano essere oggetto di incentivazione».
La risposta della Corte dei Conti
Ma la risposta della Corte dei Conti è secca: si esclude «la riconoscibilità dell'incentivo alla progettazione nei confronti di tutte le attività qualificabili come manutentive, senza differenziazioni di sorta ed a prescindere dalla progettazione, che, come è stato già precisato, risulta strettamente connessa alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria».
Per la definizione di manutenzione, la Corte dei Conti fa riferimento all'articolo 3 del regolamento di attuazione del Codice, secondo il quale l'attività di manutenzione è la «combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal progetto».
L'esclusione dall'incentivo «prescinde da eventuali differenziazioni fra manutenzione ordinaria e straordinaria, che pure esistono e sono chiaramente definite dalla disciplina di settore», viene affermato nella determinazione.
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