Dall'Agenzia delle Entrate arriva la circolare con i chiarimenti (circolare 10/E del 4 aprile) che riguardano il regime forfettario introdotto con la manovra del 2015 e modificato dall'ultima legge di Stabilità.
In particolare, rimarcano dalle Entrate, il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalle legge. Non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.
Per approfondire:
Il limite di reddito per adottare il nuovo regime dei minimi
Il documento elenca i requisiti di accesso. Innanzitutto i professionisti possono beneficiare dell'agevolazione fiscale se, in riferimento all'anno precedente, i ricavi o i compensi non hanno oltrepassato la soglia dei 30mila euro. «Ciò significa - affermano dalle Entrate con un esempio - che laddove un professionista in regime forfetario dal 1° gennaio 2015 abbia conseguito al 31 dicembre di quell'anno compensi per un ammontare complessivo di 18.000 euro (superiori al limite di 15.000 euro in vigore nel 2015), continua ad applicare il regime anche nel 2016, in quanto la soglia dei compensi percepiti nell'anno precedente è stata elevata a 30.000 euro».
Per la verifica dell'eventuale superamento del limite relativo a ricavi e compensi, si deve tener conto del regime contabile applicato nell'anno di riferimento. «In altre parole - spiega la circolare - coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il criterio di competenza, mentre chi, ad esempio, ha applicato il regime fiscale di vantaggio, deve utilizzare il criterio di cassa».
Esercizio di più attività contraddistinte da diversi codici ATECO
«Quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all'accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate», viene precisato nella circolare.
Il limite di spesa per collaboratori e dipendenti nel regime dei minimi
Per entrare nel regime e restarci la spesa in un anno per dipendenti e collaboratori non deve superare i 5mila euro lordi. A riguardo, affermano dalle Entrate, «risulta superata la preclusione, prevista nel regime fiscale di vantaggio, che impediva l'accesso al regime a coloro che nell'anno precedente avessero sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato, nel presupposto che l'esigua spesa prevista non rappresenta di per sé indice di una struttura organizzativa incompatibile con il regime forfetario».
Il limite dei 20mila euro per i beni strumentali
Altro requisiti per entrare nel regime e permanervi riguarda la soglia relativa all'acquisto di beni strumentali, fissata in 20mila euro in un anno (non rientrano nel computo i beni immobili utilizzati per la professione).
Per verificare tale soglie, sia in fase di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione,« si deve far riferimento al costo sostenuto al netto dell'imposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto alla detrazione». Inoltre, i beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio della professione e per l'uso personale o familiare, concorrono alla formazione del limite dei 20mila euro nella misura del 50 per cento, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo e da eventuali diverse percentuali di deducibilità.
Le cause di esclusione valgono da subito
Se per i requisiti di accesso o permanenza nel regime forfetario si fa riferimento all'anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime di favore, lo stesso non accade per le cause di esclusione, che hanno effetto nel medesimo anno di applicazione del regime.
Tra gli esclusi vi sono i professionisti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate (articolo 5 del Tuir), ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti.
Riguardo a questa causa di esclusione, la circolare inserisce un chiarimento, desunto dalla relazione illustrativa della legge: «È possibile - si legge nella circolare - accedere al regime nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta prima dell'inizio di una nuova attività che dà diritto all'accesso al regime forfetario».
«Conseguentemente, nel caso di inizio attività, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell'accesso al regime forfetario. Analogamente, non è preclusa l'applicazione del regime forfetario nelle ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell'attività per la quale il regime è stato applicato».
Come si accede al nuovo regime dei minimi
Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9/12) o successiva (con la dichiarazione annuale), scrivono dalle Entrate.
» Agenzia delle Entrate, circolare 10/E del 4 aprile 2016
Regime forfetario - legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89, Stabilità 2015.
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