Nuovo Codice degli appalti. Tra le novità l'addio all'appalto integrato

È in vigore la riforma del Codice degli Appalti. Il testo definitivo è stato pubblicato oggi - 19 aprile - in Gazzetta Ufficiale. Tra le novità segnaliamo il tentativo di ridare centralità alla qualità del progetto, l'offerta economicamente più vantaggiosa come strada preferenziale, il dibattito pubblico obbligatorio, l'addio alla procedura dell'appalto integrato e alla legge Obiettivo, nuovi importi per le attività di progettazione da porre a base d'asta.

Ora tocca all'Autorità anticorruzione, che rafforza il proprio ruolo, completare il lavoro con le linee guida.

Il NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Semplificazione: solo 217 articoli, niente più regolamenti ma linee guida elaborate da ANAC

Punto forte del nuovo testo è la presenza di poco più di duecento articoli, la vecchia normativa tra codice e regolamento di attuazione (Dlgs 163/2006 e Dpr 207/2010) di articoli ne aveva quasi 620. Adesso, invece, non ci sarà un regolamento di attuazione ma verranno elaborate linee guida più flessibili dall'Autorità Anticorruzione. Seguirà l'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Le linee guida avranno un ruolo di indirizzo generale e saranno predisposte per essere anche facilmente aggiornate.

L'offerta economicamente più vantaggiosa: strada preferenziale

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa diventa quello preferenziale nella scelta del contraente.

Si prevede obbligatorio in alcuni campi:
servizi sociali, ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e per i servizi in cui è basilare l'apporto della manodopera, come nel caso dei servizi di pulizia.

Gare sulla base del progetto esecutivo - addio all'appalto integrato

Viene previsto che a base di gara sia posto il progetto esecutivo. «Ove non diversamente previsto dal presente Codice - si legge nello schema di decreto - gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo». Quindi niente più spazio all'appalto integrato.

I livelli di progettazione

Sono tre i livelli di progettazione in caso di appalti e concessione di lavori:

  • progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
  • progetto definitivo
  • progetto esecutivo.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica
di nuova introduzione il progetto di fattibilità tecnica ed economica va a sostituire il preliminare. In particolare il progetto di fattibilità dovrà già essere redatto sulla base delle indagini territoriali (geologiche e geognostiche) e della verifica dell'assetto archeologico. Avrà inoltre il compito di individuare, tra più soluzioni, quella più vantaggiosa in termini di costi e benefici per la collettività.

I contenuti della progettazione nei tre livelli dovranno essere dettagliati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Viene inoltre previsto che la progettazione definitiva e quella esecutiva siano svolte «preferibilmente» dallo stesso soggetto.

Nuovo decreto "Parametri" per gli importi per le attività di progettazione da porre a base d'asta

Il Codice prevede che venga emanato, di concerto con il MIT, un nuovo decreto del Ministero della Giustizia, con il quale venga definita la disciplina dei corrispettivi per le attività di progettazione. Si tratta di un decreto che andrà a sostituire il cosiddetto decreto "Parametri bis", il DM 143 del 2013, che ha stabilito i parametri che le stazioni appaltanti devono utilizzare per determinare i corrispettivi da porre a base di gara negli appalti di sevizi relativi all'architettura e all'ingegneria.

Ricorso al BIM (Building Information Modeling)

Tra gli obiettivi legati alla progettazione vi è anche quello di favorire il progressivo utilizzo di strumenti elettronici, come la modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nel cui ambito rientra il BIM. Sarà un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a dettare i tempi per la progressiva introduzione dell'obbligo di ricorso al BIM. In particolare l'obbligo sarà relazionato alla tipologia di opere da affidare e ai relativi importi. Per ora lo schema di decreto non indica alcuna data entro la quale il MIT dovrà emanare il DM.

Incarichi di progettazione: dall'ANAC linee guida per i requisiti necessari

Sul fronte dei requisiti necessari per affrontare incarichi di progettazione, di direzione dei lavori o di supporto tecnico-amministrativo al RUP, non ci sono importanti novità. Viene, però, prevista l'emanazione di linee guida da parte dell'ANAC con le quali definire i requisiti che le società di professionisti e di ingegneria dovranno possedere per far fronte a tali attività. Anche in questo caso non è previsto un termine per l'emanazione del decreto, ma, finché non sarà approvato tale provvedimento. continuerà ad applicarsi quanto prevede in merito il regolamento di attuazione dell'attuale Codice (DPR 207/2010).

Inoltre, i progetti redatti dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, da uffici consortili costituiti dai Comuni o da organismi di altre PA devono essere firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.

Qualificazione delle stazioni appaltanti

Grande attenzione è posta ai sistemi di qualificazione delle stazioni appaltanti. Viene, in particolare, introdotto un sistema premiante: più aumenta il livello di qualificazione della stazione appaltante e più questa avrà la possibilità di appaltare opere, lavori e servizi di importo e complessità maggiori.

Addio alla legge Obiettivo 

Va in soffitta la legge Obiettivo, il provvedimento varato dal Governo Berlusconi che doveva avere il compito di rilanciare lo sviluppo infrastrutturale in Italia.

Con il nuovo Codice la pianificazione e programmazione di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avviene attraverso l'impiego di strumenti ordinari, quali il Documento Pluriennale di Programmazione (DPP) e il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL). Quest'ultimo contiene le linee strategiche delle politiche riguardanti la mobilità di persone e merci e lo sviluppo infrastrutturale. Viene adottato ogni tre anni su proposta del MIT previa deliberazione del CIPE, passando per la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti.

Anche in Italia arriva il débat public

L'Italia prende esempio dalla Francia e introduce il dibattito pubblico, uno strumento che il il Paese d'oltralpe ha dal 1995 (Loi Barnier). Il nuovo Codice prevede il ricorso obbligatorio alla procedura del dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio. L'attivazione dello strumento è, però, vincolata ad un decreto attuativo del MIT.

Il dibattito pubblico prevede la convocazione di una conferenza a cui sono invitati le amministrazioni interessate, e altri portatori di interessi, compresi comitati di cittadini, che abbiano già segnalato agli enti locali il loro interesse. Gli esiti del dibattito pubblico (di cui deve essere data pubblicità on line) sono valutati in sede di predisposizione del progetto definitivo.

Più forte il ruolo dell'ANAC

Per favorire la legalità viene rafforzato il ruolo dell'ANAC nelle funzioni di vigilanza, e non solo. L'ANAC dovrà adottare le linee guida, bandi-tipo e contratti-tipo. Tra le novità, viene previsto che i membri delle commissioni giudicatrici siano scelti da un albo detenuto dall'ANAC. Si tratta di un modo per assicurarne l'indipendenza.

Disciplinato il partenariato pubblico-privato / project financing

Le nuove norme del Codice, come già avviene in altri Paesi d'Europa, come la Francia, disciplinano per la prima volta il cosiddetto partenariato pubblico-privato, ossia le forme di cooperazione tra pubblico e privato per il finanziamento, la realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi pubblici.

Viene chiarito che il ricorso al PPP può avvenire per opere in grado di generare o meno reddito, tale da ripagare adeguatamente i costi di investimento.

Contenzioso amministrativo - rito abbreviato

Sul fronte del contenzioso viene introdotto un nuovo rito abbreviato in camera di consiglio. Per garantire tempi certi, viene istituito un rito speciale: i vizi che riguardano la composizione delle commissioni di gara e i motivi di esclusione sono ricorribili innanzi al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione o dell'elenco degli esclusi e degli ammessi.

Disciplina unitaria per le concessioni

Recependo i contenuti della direttiva 2014/23/UE, viene elaborata una disciplina unitaria per le concessioni di lavori, servizi e forniture. A caratterizzare le concessioni è il rischio operativo del privato, al quale non è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto di concessione.

Il testo in Gazzetta Ufficiale

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)
(GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10)

entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016

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