Con una lettera inviata al Governo, le casse tecniche aderenti all'Adepp, tra le quali anche Inarcassa, hanno chiesto di ottenere, nel quadro della prevista adozione delle Linee guida dell'ANAC in fase di elaborazione, le necessarie integrazioni alle norme previste nel nuovo Codice degli appalti (Dlgs 50/2016).
Il pagamento del contributo integrativo da parte delle società di ingegneria
Le Casse chiedono che venga quanto prima confermato con una norma di livello primario l'obbligo al pagamento del contributo integrativo del 4% da parte delle società di ingegneria e di professionisti all'ente previdenziale di riferimento, anche al fine di garantire una uniforme applicazione normativa ed un equilibrato confronto concorrenziale tra i professionisti.
Il riferimento è all'articolo 90 comma 2 del vecchio Codice (DLgs 163/2016) il quale, nel definire le società di ingegneria e di professionisti, obbligava le stazioni appaltanti ad applicare il contributo integrativo, previsto dalla cassa di previdenza di categoria, agli onorari da corrispondere a tali società. Un obbligo che invece il nuovo Codice dei contratti pubblici non provvede a mettere nero su bianco.
Da qui la richiesta di integrazione della nuova normativa, in quanto il mancato riferimento al versamento del contributo integrativo da parte delle società di ingegneria e di professionisti che ottengono incarichi in ambito pubblico, ha effetti negativi sui bilanci e sugli stessi saldi previdenziali delle Casse interessate.
Ma, le richieste vanno oltre il tema del contributo integrativo.
Tra le altre proposte
Intervento sostitutivo della stazione appaltante
L'intervento sostitutivo, quale strumento alternativo all'inadempienza contributiva è stato finora consentito alle imprese e negato alle professioni. Le casse tecniche chiedono al Ministero delle Infrastrutture un intervento al fine di introdurre una esplicita norma che vada a colmare questa discrepanza di trattamento.
Casellario delle società di ingegneria
Le Casse auspicano l'introduzione di un processo autorizzativo nell'ambito del Casellario rivolto alle società di ingegneria. Esse infatti sin dalla loro costituzione, non sono sottoposte a processi di vigilanza da parte degli Ordini professionali, né dell'ANAC, né da parte di altra autorità.
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